Conto Energia 2013, come cambiano gli incentivi

Tariffa onnicomprensiva per incentivare gli impianti fotovoltaici

Il DM 5 maggio 2011: IV Conto Energia
Il Decreto Ministeriale 5 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/05/2011, conosciuto come Quarto Conto Energia, è riservato agli impianti di potenza non inferiore a 1 kW che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.

Possono usufruire  delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia solo gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, di potenza superiore a 1 kW, che entrano in esercizio dal primo giugno 2011 al 31 dicembre 2016 e che appartengono a una delle seguenti categorie:
•  impianti fotovoltaici, suddivisi in “piccoli impianti” e “grandi impianti”, con tariffe differenziate tra impianti “su edifici” e “altro impianto” (Titolo II DM 05/05/2011);
• impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (Titolo III DM 05/05/2011);
• impianti fotovoltaici a concentrazione (Titolo IV DM 05/05/2011);
• impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

Per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012, il meccanismo di incentivazione prevede la remunerazione della totalità dell’energia elettrica prodotta e la possibilità di valorizzare l’energia elettrica immessa nella rete elettrica attraverso lo Scambio sul Posto, il Ritiro Dedicato o la vendita attraverso il Mercato elettrico.

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe incentivanti assumeranno valore onnicomprensivo sull’energia immessa nella rete elettrica. Sulla quota di energia autoconsumata sarà attribuita una tariffa specifica.
Pertanto a decorrere dal primo semestre 2013 i benefici derivanti dall’applicazione dei meccanismi dello Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato o vendita dell’energia non sono più aggiuntivi alle tariffe incentivanti (DM 05/05/2011, art. 5, comma 6).

Le nuove tariffe incentivanti 2013
Le tariffe incentivanti saranno differenziate in funzione dell’utilizzo che si fa dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico:
a)    Energia autoconsumata: è riconosciuto un premio per l’autoconsumo, chiamato “Tariffa autoconsumo”. Questo premio è ovviamente aggiuntivo al risparmio in bolletta conseguito grazie al consumo dell’energia auto-prodotta e quindi all’acquisto evitato dal distributore di energia elettrica.
b)    Energia immessa in Rete: la quota di energia immessa in Rete benefica di un’unica tariffa composta da una componente incentivante e da una remunerazione dell’energia ceduta alla Rete; questa tariffa è chiamata “Tariffa onnicomprensiva”. Non ci saranno più quindi ulteriori benefici legati allo Scambio sul Posto o al Ritiro Dedicato.

Gli incrementi della tariffa per eventuali premi o maggiorazioni riconosciuti a seguito degli interventi definiti negli articoli 13 e 14 del DM 05/05/2011 (a titolo di esempio: premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia, premio per impianti fotovoltaici i cui componenti sono prodotti all’interno dell’Unione Europea) saranno riferiti solo alla componente incentivante delle nuove tariffe (DM 05/05/2011, art. 12, comma 3).
Dal 2013 la componente incentivante è convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull’autoconsumo (DM 05/05/2011, art. 3, comma 1, lettera ab).

Nelle tabelle seguenti è riportato il valore delle due tariffe differenziato a seconda della tipologia di impianto fotovoltaico.

Tabella 1. Impianti fotovoltaici di cui al Titolo II DM 05/05/2011
Conto Energia 2013, come cambiano gli incentivi 1

Tabella 2. Impianti fotovoltaici di cui al Titolo III DM 05/05/2011
Conto Energia 2013, come cambiano gli incentivi 2

Tabella 3. Impianti fotovoltaici di cui al Titolo IV DM 05/05/2011
Conto Energia 2013, come cambiano gli incentivi 3

Esempio
A titolo esemplificativo si riporta di seguito il valore delle componenti tariffarie calcolato per un impianto fotovoltaico con le seguenti caratteristiche:

• Potenza installata: 100 kWp
• Data di entrata in esercizio: primo semestre 2013
• Tipologia: impianto fotovoltaico su edificio (Titolo II)
• Energia prodotta: 110.000 kWh/anno
• Quota auto-consumata: 80.000 kWh/anno
• Quota immessa in Rete: 30.000 kWh/anno
• Costo di acquisto dell’energia: 0,15 €/kWh

Le tariffe spettanti sono quelle della tabella 1 nella fascia di potenza compresa tra 20 e 200 kW, categoria “Impianti sugli edifici”, per cui:
• Tariffa onnicomprensiva: 0,299 €/kWh
• Tariffa autoconsumo: 0,195 €/kWh

Il beneficiario delle tariffe incentivanti riceverà pertanto:
Per la quota di energia prodotta e autoconsumata:
0,195 x 80.000 = 15.600 €/anno
Per la quota di energia prodotta e immessa in Rete
0,299 x 30.000 = 8.970 €/anno

Sulla quota prodotta e autoconsumata il proprietario dell’impianto fotovoltaico beneficia inoltre del risparmio economico derivante dal mancato acquisto di quella parte di energia, pari a:
0,15 x 80.000 = 12.000 €/anno

Il beneficio complessivo risulta quindi essere pari a:
15.600 + 8.970 + 12.000 = 36.570 €/anno

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  5 maggio 2011. Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

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