Le schermature solari: risparmio energetico e detrazioni fiscali

La normativa di riferimento, incentivi e obblighi di legge, il ruolo delle schermature solari nell’ambito dell’efficienza energetica

Le schermature solari: risparmio energetico e detrazioni fiscali

Indice degli argomenti:

I recenti sviluppi legislativi hanno dato rilevanza alle schermature solari come soluzione tecnologica e costruttiva efficace per evitare il surriscaldamento estivo, riconoscendo e confermando il ruolo fondamentale di questi componenti tecnologici nell’ambito dell’efficienza energetica.

Nello specifico si è partiti con il D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” (oggi ancora in vigore fino al 1 luglio 2015)
, poi il DM 28 dicembre 2012 – Conto Termico, a seguire la Legge 23 dicembre 2014 n° 190 nota come Legge di Stabilità 2015 e per finire il futuro decreto sui requisiti minimi in materia di prestazione energetica, decreto di attuazione della L90.
Tutte queste leggi hanno gradualmente introdotto incentivi e futuri obblighi proprio in materia di schermature solari.

Le schermature solari e gli attuali obblighi di legge del DPR 59

Il D.P.R. 59/09 entra nel merito dei requisiti minimi da rispettare sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni e in riferimento al controllo delle prestazioni estive riporta:

… per tutte le categorie di edifici (…), ad eccezione delle categorie E6 ed E8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui (…) è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermati esterni. (art. 4 comma 19, DPR59/09)

Il progettista al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, […]:

a) valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare. (art. 4 comma 18 a, DPR59/09).

Ogni progetto quindi deve essere accompagnato da una relazione tecnica dettagliata attestante la rispondenza a queste prescrizioni, l’obbligo però viene spesso disatteso in quanto la legge non fornisce una definizione oggettiva di cosa si intenda con schermatura efficace e come andrebbe valutata tale efficacia. Per questo i progettisti ricorrono all’alternativa offerta dal Decreto stesso:

“Qualora si dimostri la non convenienza in termini tecnico economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici con fattore solare minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica”(art. 4 comma 19, DPR59/09).
E’ importante evidenziare che il Decreto consente l’impiego di sistemi filtranti solo nel caso in cui il progettista riscontri un’oggettiva impossibilita tecnica nel garantire il rispetto dei requisiti richiesti e tale impossibilita tecnica deve essere opportunamente documentata negli allegati progettuali, a solo titolo esemplificativo, possono rientrare nel concetto di “impossibilità tecnica” i vincoli derivanti da strumenti urbanistici e regolamenti comunali.

Secondo l’allegato A del D.Lgs. 192/05 e ss.m. (decreto madre del DPR59) : “Le schermature solari esterne sono sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata del parametri energetici e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.”

Le schermature solari nel conto termico

Il DECRETO 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” noto come Conto Termico consente, per le Pubbliche Amministrazioni, l’accesso ad un incentivo economico per interventi di riqualificazione energetica dell’involucro (e non solo) di edifici pubblici.

Nello specifico prevede una restituzione in rate annuali di una certa percentuale della spesa sostenuta per interventi di efficienza energetica, riservando l’accessibilità all’incentivo per interventi sull’involucro e quindi anche per le schermature in edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, solo alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.

Il conto termico individua esplicitamente come possibile intervento incentivabile l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili che siano installati su facciate esposte da Est-Sud-Est ad Ovest. Sono ammessi agli incentivi anche i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.

Il Decreto definisce la percentuale di incentivo per questo intervento pari al 40% della spesa e riporta anche i costi massimi ammissibili per i diversi interventi e il valore massimo dell’incentivo.

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E’ importante evidenziare però che questo intervento è incentivato esclusivamente se abbinato, sullo stesso edifi cio, ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfi ci opache o trasparenti delimitanti il volume riscaldato. Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell’edifi cio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti di trasmittanza limite riportati nel decreto.

Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come defi nite dalla norma UNI EN 14501:2006.

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  • UNI EN 14501 Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione
  • UNI EN 13363-01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplifi cato;
  • UNI EN 13363-02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato.

Le prime due norme costituiscono le norme di prodotto che hanno introdotto l’obbligatorietà della marcatura CE.
La UNI EN 13561 definisce obblighi prestazionali delle tende esterne quali tende da sole, tende a rullo, coperture tessili.

La norma UNI EN 13659 specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza delle seguenti tipologie di chiusure oscuranti, e prodotti similari, inserite in edifici:

  • tende esterne alla veneziana;
  • chiusure oscuranti avvolgibili/a rullo/tapparelle/persiane avvolgibili;
  • chiusure oscuranti a battente/ persiane/imposte;
  • chiusure oscuranti/scuri alla veneziana;
  • chiusure oscuranti a soffietto;
  • chiusure oscuranti/persiane a pannelli scorrevoli, aggettanti o meno verso l’esterno.

Pertanto con il richiamo di queste due norme sono ben chiare ed individuate le tipologie di schermature oggetto della detrazione.

Le ultime 3 norme invece definiscono le modalità di calcolo della trasmittanza solare e luminosa della schermatura associata al
vetro, sono quindi norme che entrano nel merito della valutazione delle prestazioni delle schermature
solari.

La UNI EN 14501 “Tende e chiusure oscuranti – Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classifi cazione” si applica a tutti i tipi di chiusure oscuranti, tendoni e tende intesi come dispositivi di protezione solare.

Le UNI EN 13363-01 e UNI EN 13363-02 definiscono le formule di calcolo, con metodi semplificati o complessi, del guadagno solare (fattore g) ottenuto con l’installazione degli schermi associati alle superfici vetrate. Le schermature vengono calcolate a seconda della loro posizione rispetto alla superficie vetrata, se esterna, interna o nel vetrocamera.

Il riferimento a queste 3 norme di calcolo pone dei dubbi sulla necessità di dover garantire una prestazione minima di effi cacia della schermatura. Di certo, non c’è una prestazione minima richiesta ma il chiaro riferimento alle norme citate non esime dall’effettuare il calcolo che dimostri comunque un vantaggio estivo ottenuto con l’installazione delle schermature.

Le schermature solari e i futuri obblighi previsti dal nuovo decreto requisiti minimi in materia di efficienza energetica

Il nuovo decreto attuativo andrà ad abrogare il DPR 59/09 per rispondere a parametri e requisiti sempre più restrittivi in vista dell’obiettivo 2021 degli edifici a energia quasi zero. In merito alle prestazioni estive dell’edificio prevede due diverse prescrizioni a seconda dell’ambito di intervento, una prescrizione globale e più complessa per le nuove costruzioni e una più ristretta al parametro fattore solare per gli interventi su edifi ci esistenti.

Nel caso di nuove costruzioni è richiesta la verifi ca sull’Area solare equivalente estiva per unità di superfi cie utile, defi nita dal parametro Asol,est/Asup utile, che deve risultare inferiore al corrispondente valore limite pari a 0.03 per destinazione d’uso residenziale e 0,04 per destinazione d’uso diversa dal residenziale.

L’area solare equivalente estiva va intesa come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k:

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dove:

Fsh,ob è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l’area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k–esima;
ggl+sh è la trasmittanza di energia solare totale della fi nestra, quando la schermatura solare è utilizzata (nota: il valore di ggl è assunto pari a ggl,n × 0,9);
FF è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata totale del componente finestrato;
Aw,p è l’area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);
Fsol,est è il fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l’irradianza media nel mese di luglio sull’esposizione considerata, e l’irradianza media annuale sul piano orizzontale riferita alla località di Roma.

Da questa formula è evidente che se il progettista deve rientrare nei parametri prefi ssati di Asol,est/Asup utile può agire su due variabili: dimensione dei serramenti o schermatura solare. Poiché le dimensioni dei serramenti sono anche legate e vincolate alle prescrizioni relative alle norme igienico-sanitarie di fatto diventa rilevante schermare al meglio le vetrate con esposizione da Est a Ovest passando per Sud.

Per interventi di riqualifi cazione energetica sugli edifi ci esistenti, “con l’eccezione della categoria E8 (edifici a destinazione d’uso industriale) per le chiusure tecniche trasparenti, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per il Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh)della componente finestrata, deve essere inferiore o uguale a 0.35” L’obbligo di schermature solari richiede un fattore di trasmissione  totale del vetro+schermatura più basso dell’attuale 0,5. Il ggl+sh infatti è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare(come il gtot del conto termico).

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