Obbligo di Attestato Certificazione Energetica 2012

Gli annunci di vendita devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica

Obbligo di Attestato Certificazione Energetica 2012 1Il D. Lgs. n. 28 del 03/03/2011 (“decreto rinnovabili” – attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE)  stabilisce all’art.13, in modifica dell’art. 6 del decreto legislativo 19  Agosto 2005, n.192, che dal 01/01/2012 sarà obbligatorio riportare l’indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari con trasferimento a titolo oneroso, dove per annuncio si intende la pubblicazione dell’offerta attraverso qualsiasi forma pubblicitaria e di comunicazione (cartelli pubblicitari, cartacea, internet, spot televisivi…).

Riportiamo di seguito il comma:
“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.

Focus

L’aspetto rilevante dell’articolo riguarda proprio l’obbligo di riportare non tanto la classe Energetica, rappresentata da un lettera che va da A+ (la migliore) fino a G (la peggiore) e che esprime, in maniera chiara ed intuitiva, anche per i non addetti ai lavori, la qualità energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, quanto invece, l’indice di prestazione energetica, un valore numerico che dà indicazioni molto più precise sul reale consumo e sulle reali prestazioni energetiche dell’edificio. Come per la classe energetica, anche l’indice di prestazione energetica va letto direttamente nell’ACE.
Di fatto, in questo modo, viene richiesto di riportare esplicitamente il consumo energetico di un edificio o unità immobiliare necessario per mantenere gli ambienti interni a temperatura di 20 gradi.
Le implicazioni sono forti ed importanti. Richiedendo infatti obbligatoriamente non più la classe Energetica ma l’indice di prestazione energetica, misurato in kWh/m2 , il legislatore obbliga, nei casi prescritti, la stesura di un calcolo termotecnico per quantificare le prestazioni energetiche dell’edificio, calcolo che può essere effettuato solo ed esclusivamente da un tecnico abilitato. Cade perciò, nella stragrande maggioranza dei casi, la possibilità di dichiarare l’edificio in classe G da parte della proprietà, che sarà obbligata a contattare un tecnico per il calcolo dei fabbisogni energetici delle singole unità immobiliari oggetto di offerta di trasferimento a titolo oneroso. La norma infatti obbliga ad indicare un parametro quantitativo e non più solamente qualitativo, che avrebbe potuto, viceversa, alimentare ulteriormente la pratica dell’auto certificazione, in aperto contrasto, peraltro, con le direttive europee.

Le verifiche e le sanzioni

In merito alle verifiche sul rispetto dell’obbligatorietà, sono i Comuni gli enti interessati a predisporre i controlli. In realtà la norma nazionale non prevede sanzioni e questo aspetto è ancora abbondantemente da integrare, rendendo di fatto l’obbligatorietà poco incisiva. Esistono tuttavia delle eccezioni, come il caso della regione Lombardia che, con Delibera IX/2555 del 24/11/2011 stabilisce anche l’ammontare di ogni singola sanzione amministrativa, che va da 1000 a 5000 euro in caso di omessa indicazione.

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Fonte Namirial – Microsoftware – BM Sistemi

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