Con la riunione n. 797 del 12 Dicembre 2013, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato la Deliberazione 578/2013/R/EEL, con la quale vengono definite le modalità per la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di configurazioni impiantistiche rientranti nella categoria dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC), ivi inclusi i sistemi efficienti d'utenza (SEU).
I SEU, acronimo di Sistemi Efficienti di Utenza, sono sistemi "in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente".
La deliberazione in questione ha lo scopo di completare il quadro definitorio in materia di sistemi semplici di produzione e consumo, identificando le diverse tipologie di sistemi ammissibili sulla base della normativa primaria esistente. Ciò al fine di chiarire il perimetro entro cui l’attività di trasporto e fornitura di energia elettrica tramite collegamenti privati si configura come attività libera di autoapprovvigionamento energetico e non confligge con lo svolgimento dei pubblici servizi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (servizi questi ultimi che possono essere svolti esclusivamente in regime di concessione). La delibera regola dunque l'autoconsumo per impianti di dimensioni pari ai 200 kWe e indica le modalità con cui un produttore (SAP-SEU-ASE-SEESEU) può installare un impianto alimentato da fonti rinnovabili (o di cogenerazione) sulla proprietà di un certo utente e vendere direttamente a questo l’energia elettrica che l’impianto produce.
La deliberazione sottolinea inoltre le quote di pagamento per i corrispettivi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura dell’energia elettrica a seconda delle molteplici configurazioni impiantistiche che si possono presentare. Ad esempio, come previsto dalla Dlgs. 115/2008, i SEU (e i SEESEU, cioè sistemi equivalenti ai SEU) pagheranno oneri di rete e di sistema solo sull’energia prelevata dalla rete pubblica. I rimanenti SSPC, quindi SAU e ASE, invece, pagheranno anch’essi gli oneri di rete (tariffe di trasmissione e distribuzione) solo sull’energia prelevata dalla rete (e in base alle caratteristiche della connessione), ma gli oneri di sistema saranno ricaricati anche sulla parte di energia elettrica consumata dietro al contatore.