Certificazione energetica degli edifici, approvato il regolamento in attuazione dei decreti 192/05 e 311/06

Il governo ha dato il via a misure che consentono ''concrete possibilita' di risparmio sui consumi energetici degli edifici''. Lo ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del regolamento in materia di rendimento energetico in edilizia.
''Con questo provvedimento – ha detto – rendiamo concrete le possibilita' di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l'isolamento termico del proprio edificio.
Positivo anche l'effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l'efficacia degli incentivi fiscali che, gia' nel primo anno di operativita', hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008''.

Il decreto del Presidente della Repubblica, approvato su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, definisce le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli impianti e degli edifici, in attuazione delle lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005.
''Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando – ha continuato il ministro – l'iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del 'pacchetto', che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici''.

Quello approvato stamattina è infatti uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006, per completare l’attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006. Le norme attuative, infatti, sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005.
Il DPR attuativo della lettera c) definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica, mentre il Decreto interministeriale definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali

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