Certificazione energetica: Italia messa in mora dalla Commissione UE

A gennaio l’Italia ha ricevuto da Bruxelles una lettera di messa in mora per non aver recepito integralmente le disposizioni della direttiva entro i tempi stabiliti dalla stessa. L’articolo 15 della Direttiva del 16 dicembre 2002 aveva previsto infatti che, entro il 4 gennaio 2006, “gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva”. Tuttavia lo stesso articolo ha previsto che, in caso di mancata disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti, gli Stati membri dispongono di un ulteriore periodo di tre anni per applicare integralmente gli articoli 7 (Attestato di certificazione energetica), 8 (Ispezione delle caldaie) e 9 (Ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria). Dunque entro il 4 gennaio 2009 l’Italia avrebbe dovuto conformarsi integralmente a quanto stabilito dal citato art. 7, secondo il quale “gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi”.

In seguito a richieste di aggiornamenti presentate dalla deputata uscente del Parlamento europeo – e presidente del gruppo Verdi – Monica Frassoni, la Commissione UE ha reso noto di aver confermato e aggravato la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Il 25 maggio scorso infatti la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per chiedere chiarimenti in merito alla cancellazione dell’obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili, introdotta dall’art. 35 della legge 133/2008.

Dall’entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l’obbligo – previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 – di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica. In pratica, pur restando valido l’obbligo di redigere il predetto attestato, l’articolo 35 della legge 133/08 ha cancellato la sanzione della nullità degli atti per chi non abbia allegato la certificazione al rogito.

La mancata garanzia della consegna all’acquirente o locatario dell’attestato di certificazione ha fatto scattare da parte della Commissione la richiesta di chiarimenti e la messa in mora supplementare (per fatti aggiunti) dell’Italia, che ora dovrà fornire risposta alle osservazioni della Commissione entro il prossimo 25 luglio, a meno che chieda, con specifica motivazione, una proroga.

Nel frattempo è stato emanato il primo dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, relativi alla certificazione energetica degli edifici. Si tratta del Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.

Ricordiamo infine che nell’aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia. In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Attualmente gli edifici dell’Unione Europea assorbono il 40% dei consumi totali di energia e il 50% del gas, fonti importate da Paesi terzi. Gli Stati dell’Eurozona dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2011.

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Certificazione energetica degli edifici, Normativa

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