Decreto rinnovabili: il parere delle Associazioni

Asso Energie Future, Grid Parity Project, AssoSolare e Gifi hanno presentato in Conferenza Unificata un documento congiunto con osservazioni e proposte in merito allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE E 2003/30/CE
Dal documento emerge che lo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 (anche "il DLGS"), pur nell'apprezzato intento di fornire un quadro di riferimento a medio lungo termine per le energie a fonti rinnovabili, in funzione degli obiettivi per il 2020, reca significativi punti critici di impatto decisivo sullo sviluppo e consolidamento dell'imprenditoria fotovoltaica e quindi della utilizzazione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica nel futuro.
Le criticità rilevate porrebbero gravissime limitazioni allo sviluppo del settore fotovoltaico, creando un danno economico relativamente agli investimenti in atto, e un probabile blocco degli investimenti futuri, in particolare per la componente di impianti al suolo, senza menzionare la perdita di posti di lavoro oltre che la mancata creazione di ulteriore occupazione che ciò comporterebbe.
A ciò va aggiunto che bloccando i grandi impianti a terra nelle zone agricole si mina alla base la finalità stessa del sistema incentivante, che rappresenta l'impulso necessario allo sviluppo del settore al fine del raggiungimento della grid parity. Si rendono vani gli investimenti fatti fino a oggi sia da parte degli operatori che da parte dello stesso GSE.
Come noto, la bozza di Decreto Legislativo in oggetto attua l'art. 17 della legge comunitaria per il 2009 (legge n. 96 del 2010). Secondo quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, tale decreto legislativo dovrebbe adottare disposizioni aventi forza di legge in ossequio alla delega approvata dal Parlamento, senza adottare alcuna disposizione contraria a detta delega o non menzionata nella citata legge delega.
Al contrario, numerose disposizioni dello schema di decreto preliminare in esame appaiono invece dissonanti con le disposizioni della legge delega, introducendo limiti che vanno ben oltre i criteri indicati dalla stessa. Questo approccio rischia di esporre, pertanto, il decreto in questione a censure di costituzionalità per eccesso di delega per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
In particolare, l'art. 17, comma 1 della legge comunitaria prevede che il decreto delegato debba "garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, omissis ….". Inoltre, sempre la stessa legge comunitaria delega il Governo ad "adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili", mentre lo schema di decreto in oggetto sembra muoversi in senso diametralmente opposto.
Infatti, in relazione a tali disposizioni sorge spontanea la questione di come si possano conciliare gli obiettivi comunitari da raggiungere entro il 2020, non riconoscendo (vedasi Art. 8 comma 1 della bozza di decreto legislativo) da un canto l'accesso agli incentivi statali per gli impianti che "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" non garantiscano il rispetto "dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui al medesimo allegato 2", dall'altro ponendo limitazioni che di fatto inibiscono lo sviluppo degli impianti a terra di grossa taglia (vedi art. art 8, comma 5).
La legge delega autorizza altresì il Governo ad adottare il decreto legislativo in questione in materia di revisione degli incentivi solo per impianti a biomasse e biogas e non nel settore fotovoltaico, come invece sembra desumersi, in particolare, dalle disposizioni dell'art. 22. Qualora fosse sincerato l'effetto del decreto anche per il settore fotovoltaico, occorrerebbe chiarire come ciò si coordini con le norme del Conto Energia (anche a livello transitorio), stabilendo una clausola "di continuità" al fine di far salve le disposizioni e le condizioni già stabilite dal DM 6 agosto 2010 per l'anno 2013.
Stupisce inoltre il fatto che il Governo offra alle Regioni la possibilità di differenziare nel proprio territorio la soglia di potenza massima degli impianti assentibile tramite procedura semplificata, invece di stabilire un'unica soglia in tutto il territorio nazionale, seguendo le indicazioni, peraltro precise, della legge delega.
In altri termini, la situazione che si va profilando rileva una grave incoerenza del Governo. Da un canto impugna le leggi regionali in forza del principio di competenza esclusiva dello Stato nella definizione delle soglie di potenza massima di impianti assentibili tramite DIA (principio generale), dall'altro adotta un decreto legislativo che consente alle Regioni di fare ciò che si era voluto impedire, attraverso i ricorsi in Consulta.

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