Chiarimenti sui nuovi requisiti di efficienza energetica a quasi un anno dalla loro applicazione

A poco meno di un anno dalla pubblicazione ed entrata in vigore del DM 26 giugno 2015 sui requisiti minimi in materia di efficienza energetica e sulla certificazione energetica degli edifici, sono state pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico ulteriori FAQ su dubbi e quesiti raccolti e formulati con il supporto tecnico di ENEA e CTI.

Chiarimenti sui nuovi requisiti di efficienza energetica a quasi un anno dalla loro applicazione 1

A cura di Daniela Petrone – Vice Presidente ANIT

I contenuti di tali FAQ sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore, a cui ANIT ha partecipato attivamente.

L’esigenza di fornire ulteriori chiarimenti nasce dalle prime applicazioni pratiche delle disposizioni previste dal decreto ministeriale, nello specifico dalle difficoltà interpretative relative agli ambiti di intervento, alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.

Il documento pubblicato dal MISE integra le FAQ già pubblicate sull’argomento nel mese di ottobre 2015.

Le nuove FAQ

Che il nuovo DM 26-06-2015 abbia apportato delle importanti novità in materia di efficienza e di classificazione energetica è stato subito evidente, ma di certo, occorre fare il punto della situazione e probabilmente ridiscutere alcuni punti nell’ottica di rendere poi le disposizioni del decreto più facilmente applicabili.

Il DM 26/06/2015 e il D.Lgs.28/2011

Un primo aspetto riguarda la relazione tra i requisiti previsti dal DM 26/06/2015 e gli obblighi già in vigore sulla percentuale di copertura del fabbisogno con fonti rinnovabili del D.Lgs. 28/2011.

Ci sono ben sei FAQ su questo argomento in cui emerge in primis una importante risposta chiarificatrice in merito all’ applicazione degli obblighi del 28 nel caso di ristrutturazioni di primo livello. Il Ministero chiarisce che ristrutturazione di primo livello del DM 26/06/2015 è un ambito diverso da ristrutturazione rilevante del D.lgs. del 28.

Solo se gli interventi previsti su un edificio, siano essi di ristrutturazioni o riqualificazione energetica, rientrano anche nella definizione di “ristrutturazione rilevante” del D.Lgs. 28 si applica l’obbligo delle rinnovabili.

Ricordiamo che per il D.Lgs. 28 la definizione di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante” è un edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”.

Sempre nelle FAQ viene poi ulteriormente chiarita la definizione di ristrutturazione integrale:

Domanda 2.2: Che cosa si intende per ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro? C’è una percentuale con la quale si può definire quando la ristrutturazione degli elementi edilizi è integrale, eliminando la discrezionalità dei vari casi?

Risposta 2.2: Per “integrale” si intende la totalità. Pertanto si intende ristrutturazione contestuale di tutti gli elementi dell’involucro edilizio, per la totalità della superficie disperdente dell’edificio, e in maniera tale da modificarne la prestazione energetica (ad esempio la semplice tinteggiatura dell’edificio non ricade in questa fattispecie).

A conferma di quanto scritto sopra si riportano le FAQ attinenti.

Domanda 2.31: In un edificio esistente avente superficie utile inferiore a 1000 metri quadri, sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello, è necessario rispettare gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28?

Risposta 2.31: Gli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili sono definite dal d.lgs. 28/11. Qualora una ristrutturazione importante di primo livello si configuri anche come ristrutturazione rilevante così come definita dal d.lgs. 28/11, allora occorrerà rispettare anche le prescrizioni di quest’ultimo. In caso contrario no.

 

E ancora:

Domanda 2.19: Quando l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza maggiore del 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio senza intervenire sull’impianto, si ricade nell’ambito di una ristrutturazione importante di secondo livello. In questo caso occorre rispettare l’obbligo di integrazione FER?

Risposta 2.19: Gli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili sono definite dal D.lgs.28/11. Qualora una ristrutturazione importante di secondo livello si configuri anche come ristrutturazione rilevante così come definita dal d.lgs. 28/11, allora occorrerà rispettare anche le prescrizioni di quest’ultimo. In caso contrario no.

Domanda 2.1: Gli obblighi sulle rinnovabili del d.lgs. 28/11 si applicano anche nel caso di demolizioni e ricostruzioni non integrali?

Risposta 2.1: No, a meno che non si ricada in uno dei casi previsti dal d.lgs. 28 (nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).

L’edificio di riferimento e i requisiti di serramenti e schermature

Altro aspetto riguarda i requisiti minimi previsti nel caso di sostituzione di infissi in edifici esistenti che ha portato i produttori di serramenti ad evidenziare diverse problematiche:

  • chiarire meglio e univocamente la definizione di g_gl+sh
  • obbligatorietà della relazione tecnica firmata da un progettista nel caso di mera sostituzione dei serramenti
  • come costruire l’edificio di riferimento in merito alle schermature

Nelle FAQ sono affrontati questi 3 aspetti.

Nello specifico con la domanda 2.34 si chiarisce che la schermatura può essere sia interna, esterna o integrata, anche se la posizione più efficace e sicuramente quella esterna e che addirittura è schermatura ai fini del rispetto dell’obbligo anche un sistema oscurante. Tale parere non è da noi condiviso più volte e in più occasioni abbiamo sottolineato che la schermatura solare mobile deve comunque e sempre garantire il rispetto dei parametri ottico-luminosi, non si può prescindere l’aspetto estivo da quello illuminotecnico.

Domanda 2.34: Nel caso di sostituzione delle chiusure tecniche trasparenti di cui alla lettera c), il requisito sul fattore di trasmissione solare totale g_gl+sh può essere inteso come limite sul parametro trasmittanza energetica solare totale g_t (sinonimo g_tot) definito a livello delle norme tecniche armonizzate di riferimento obbligatorio per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione? Tale requisito è ottemperabile in presenza di qualsiasi tipologia di schermatura in posizione interna, esterna ed integrata rispetto alle vetrazioni a cui sono poste a protezione?

Risposta 2.34: Sì, nel caso di sostituzione delle chiusure tecniche trasparenti di cui alla lettera c), il parametro trasmittanza energetica solare totale gt (sinonimo g tot) è da calcolare ai sensi delle norme tecniche europee di riferimento (UNI EN 13363-1 oppure UNI EN 13363-2, UNI EN 14501) richiamate dal Decreto Requisiti Minimi.

Ai fini del soddisfacimento del requisito sul valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, nel calcolo è possibile tener conto di qualsiasi tipologia di schermatura, cioè anche dell’eventuale contributo delle chiusure oscuranti oltre che delle schermature mobili.

Il soddisfacimento del requisito sul valore del fattore di trasmissione solare totale può essere verificato anche in assenza di schermatura, attraverso le sole caratteristiche della componente finestrata.

Nelle domande 2.35 e 2.36 vengono definiti i contenuti della relazione tecnica da redigere nel caso di mera sostituzione e soprattutto che questa può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, aspetto condivisibile se si pensa che la sola sostituzione di infissi normalmente considerata manutenzione ordinaria (meno frequentemente come manutenzione straordinaria) rientra quindi in quelle attività di edilizia libera non soggetta a particolari obblighi di comunicazione al Comune. In questo caso quindi la stesura di una relazione tecnica sarebbe solo una carta protocollata senza nessuna valenza specifica.

Domanda 2.35 : Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti che ricada in un intervento di ristrutturazione di secondo livello oppure che si configuri come intervento di riqualificazione energetica, la relazione tecnica a cura del progettista abilitato può essere compilata in modo parziale?

Risposta 2.35: La relazione tecnica può essere compilata in modo parziale solo nel caso di intervento di riqualificazione energetica. Nella relazione tecnica ci si può limitare quindi a dichiarare:

– la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;

– il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi;

– la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;

– Il soddisfacimento della verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud con i valori limite di cui alla tabella 5 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8).

Domanda 2.36: Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti che si configuri come intervento di riqualificazione energetica, la relazione tecnica a cura del progettista può essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento?

Risposta 2.36: Si, solo nel caso di riqualificazione energetica e in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale.

La relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal Fabbricante.

Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale.

In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla tabella 5 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8).

 

Nelle domande 2.42 e 2.43 si chiarisce come va costruito l’edificio di riferimento rispetto alle schermature mobili, sarebbe stato interessante che il Ministero si fosse espresso anche in merito alle schermature fisse nel caso di edificio di nuova costruzione, resta infatti aperta una problematica: il rispetto del requisito dell’area solare equivalente estiva con l’ausilio anche di una corretta progettazione di sporti e aggetti che verrebbe totalmente vanificata se anche l’edificio di riferimento li ha.

Domanda 2.42 : Per l’edificio di riferimento è detto che quello che non è direttamente specificato si considera uguale all’edificio reale. Vale anche per le chiusure oscuranti notturne dei serramenti o queste si considerano assenti?

Risposta 2.42: Sì, quello che non è specificato si considera uguale all’edificio reale, quindi, nel caso di chiusure oscuranti, se presenti nell’edificio reale si considerano presenti anche nell’edificio di riferimento, mentre se assenti nell’edificio reale si considerano assenti anche nell’edificio di riferimento.

Domanda 2.43: Per gli orientamenti previsti, nell’edificio di riferimento si considera sempre un g gl+sh di 0,35 a prescindere che ci siano o meno le schermature mobili?

Risposta 2.43:

 

Nelle FAQ 2.54 e 2.53, c’è un interessante approfondimento su come va effettuata la valutazione della trasmittanza nel caso dei diversi serramenti esterni: porte industriali commerciali e da garage e cassonetti.

Domanda 2.54: Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica, ai fini dell’ottemperanza del requisito ministeriale, la trasmittanza delle chiusure trasparenti/opache può essere valutata ai sensi delle metodologie di prova o di calcolo, e relative regole di estensione dei risultati, previste dalle norme di prodotto di riferimento per l’apposizione della marcatura CE e dalle norme tecniche ivi richiamate?

Risposta 2.54: Sì. In particolare per quanto concerne i serramenti soggetti alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza termica può essere valutata ai sensi della norma UNI EN ISO 10077-1 con il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1 stessa così come indicato anche dalle regole di accesso alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di sostituzione delle chiusure trasparenti/opache.

Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte industriali, commerciali e da garage sono di riferimento le norme UNI EN 13241- 1, UNI EN 12428, UNI EN ISO 10077-1 ed UNI EN ISO 10077-2.

Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte pedonali motorizzate (automatiche) sono di riferimento le norme UNI EN 16361, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

Domanda 2.53: Nel caso di presenza di cassonetti, come deve essere condotta la verifica dei requisiti nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica?

Risposta 2.53: Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica, i cassonetti vanno valutati separatamente dalle chiusure trasparenti.

Il requisito sulla trasmittanza (Tabella 4) va quindi valutato:

– solo qualora si intervenga sul cassonetto;

– sul singolo componente (cassonetto) indipendentemente dalla chiusura trasparente.

Il rispetto dell’H’t nei casi di ristrutturazione

La verifica dell’H’t con valori numerici prefissati in funzione del rapporto di forma è stato uno dei punti più dibattuti nei vari tavoli tecnici. Come va effettuato il calcolo dell’H’t nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello anche se riguarda i soli serramenti.

Domanda 2.15: La verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione H’T nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello va eseguita su tutta la superficie (orizzontale o verticale indistintamente) con lo stesso orientamento? Se la superficie di uguale orientamento fosse comune a più unità immobiliari, quali strutture dovrebbe riguardare la verifica?

Risposta 2.15: La verifica va effettuata per tutta la superficie di uguale orientamento interessata, completamente o per una porzione, da lavori. Nel caso di strutture verticali si considera oggetto di verifica l’intera parete (facciata). Nel caso di strutture di copertura orizzontali o inclinate si considera oggetto di verifica l’intera falda o porzione di tetto.

Nel caso in cui la superficie di uguale orientamento fosse comune a più unità immobiliari (pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all’unità nella quale si sta effettuando l’intervento.

 

Domanda 2.16: Nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello, i valori limite dell’H’T sono maggiorati del 30%?

Risposta 2.16: No, per i valori limite sul coefficiente H’T non sono previste maggiorazioni. La maggiorazione del 30% di cui al punto 1.4.3 comma 2 si applica solo nel caso riqualificazione energetica con isolamento termico dall’interno o isolamento termico in intercapedine sui valori limite di trasmittanza delle singole strutture.

 

Domanda 2.20: La sola sostituzione dei serramenti, qualora la superficie di questi ultimi fosse superiore al 25% o al 50% della superficie dell’involucro, comporterebbe il rispetto dell’ H’T?

Risposta 2.20: Sì, poiché si ricadrebbe nella ristrutturazione importante (di primo o secondo livello a seconda dei casi).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento integrale delle FAQ disponibile sul sito www.anit.it

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Tema Tecnico

Certificazione energetica degli edifici, Efficienza energetica

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