Efficienza energetica negli edifici, tre nuovi decreti dal MISE

Linee guida del nuovo APE, calcolo prestazione energetica e schemi di relazione tecnica di progetto

Il Ministero dello Sviluppo economico informa che sono stati approvati nei giorni scorsi tre importanti provvedimenti che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici e permettono all’Italia di avvicinarsi agli obiettivi europei in materia di edifici a energia quasi zero. Si ricorda infatti che a partire dal 1 gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno ridurre al minimo i consumi energetici grazie anche all’utilizzo delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2019.

Il primo decreto definisce definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.

Scarica il DM Requisiti Minimi di efficienza

Un secondo decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica

Scarica il DM Relazione Tecnica di progetto

Con il terzo decreto, sono state aggiornate infine le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE). Il rinnovato modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.
L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, pena la decadenza il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato e riporta obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità:

  • la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • le emissioni di anidride carbonica;
  • l’energia esportata;
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

Scarica il DM Linee Guida APE

Obiettivo finale dei decreti, recepire correttamente la direttiva Ue 2010/31 sulla prestazione energetica nell’edilizia e sanare l’infrazione avviata dalla Commissione europea nel 2012, attualmente in fase di parere motivato complementare. Fra le procedure d’infrazione pendenti per l’Italia in materia energia, una riguarda il mancato recepimento di alcune norme contenute nelle direttive 2009/72 e 2009/73 (Terzo Pacchetto energia) e 2012/27 sull’efficienza energetica.

I tre provvedimenti, che sono stati firmati dai Ministri dello Sviluppo economico Federica Guidi, delle Infrastrutture Graziano Delrio, dell’Ambiente Gian Luca Galletti, della Salute Betrice Lorenzin, della Semplificazione Marianna Madia e della Difesa Roberta Pinotti, acquisite le valutazioni e le intese della Conferenza Unificata, saranno pubblicati a breve in Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore il 1 ottobre 2015 e consentiranno così all’Italia di essere completamente in linea con le direttive europee sull’efficienza energetica.

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