Estensione del reverse charge a edilizia, settore energetico e pallets

L’Agenzia delle Entrate pubblica una mini guida con chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.14/E fornisce importanti chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità sull’estensione, a partire dal 1 gennaio 2015, del meccanismo di inversione contabile Iva (reverse charge) nell’ambito dei settori edile ed energetico e della cessione dei bancali di legno (pallets) recuperati dopo il primo utilizzo.

Per quanto riguarda il settore edile, l’obbligo di inversione contabile viene esteso ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni rese nei rapporti B2B.

Il reverse charge si allarga anche al settore energetico e in particolare ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce.

Nell’ambito di questa misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi.

Inoltre, il reverse charge apre anche alle cessioni di gas e di energia elettrica al soggetto passivo rivenditore. Restano escluse dal reverse charge le cessioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a questo sistema.

Il Reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono del nuovo regime “forfetario” o del regime dei “minimi”.

Il meccanismo non si applica nemmeno alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro). Infine, il regime di cash accounting non trova applicazione relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

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