Al via i finanziamenti per l’efficienza energetica degli edifici della PA

Pubblicato in Gazzetta il Decreto per finanziare gli interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale

Al via i finanziamenti per l'efficienza energetica degli edifici della PA 1

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 262 del 9 novembre 2016 il decreto che prevede le modalità di attuazione del programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) con l’obiettivo di efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, come previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull’efficienza energetica.

Grazie al provvedimento sarà possibile finanziare i progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.

Ricordiamo che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale, il d.lgs. 102/2014 ha stanziato 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020.

Alla cabina di regia MiSE-Ministero Ambiente per l’efficienza energetica é attribuito il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma.

Interventi di riqualificazione energetica ammessi

Sono ammessi gli interventi di riqualificazione energetica, indicati dall’attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, che possono essere combinati o compresi in progetti di riqualificazione più generale dell’immobile:
– Isolamento termico di superfici opache;
– Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
– Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti;

– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale:

  • utilizzanti generatori di calore a condensazione;
  • dotati di pompe di calore, elettriche o a gas,
  • utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

– Installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;

– Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

– Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

– Riqualificazione degli impianti di illuminazione;

– Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

Installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.

Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell’effettivo fabbisogno dell’edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione e la ventilazione, valutato nell’ambito di un bilancio energetico mensile.

Una volta conclusi gli interventi un progettista abilitato dovrà verificare il lavori e constatare il miglioramento raggiunto dela prestazione energetica.

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Tema Tecnico

Efficienza energetica, Normativa

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