Per gli impianti termici o fotovoltaici integrati nei tetti necessaria l’autorizzazione

Il parere del Mibact: nelle aree vincolate l’installazione di pannelli solari deve essere sottoposta all’autorizzazione paesaggistica

Per gli impianti termici o fotovoltaici integrati nei tetti necessaria l’autorizzazione 1

Sul sito del Mibact è stata pubblicata la nota prot. n.581 con cui la Drezione dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si pronuncia in relazione all’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici che si trovano in aree vincolate e chiarisce la non applicabilità dell’art. 4, comma 3, del D.M. 19/05/2015, che non ritiene necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione dei piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Il MiBACT ritiene obbligatoria l’autorizzazione paesaggistica al contrario di quanto stabilito dal TAR del Piemonte in risposta alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria che aveva “esclusi dalla necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica gli impianti in argomento, se non già ricadenti in aree dichiarate ai sensi dell’articolo 136 del Codice, lettera b) e c)”.

Il MiBACT inoltre chiede al Mise la revisione del Dm 19 maggio 2015, con cui è stato approvato il Modello unico per impianti fotovoltaici < 20 kW installati su tetto.

Nella nota si legge che “un’interpretazione corretta del d.lgs. n. 115 del 2008 e dell’articolo 6 del dPR 380 del 2001 dimostra che l’esenzione, per gli impianti solari, vale solo per il lato edilizio, non per quello paesaggistico: il comma 3 dell’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008 è chiaro nello stabilire che sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, quelli relativi a impianti la cui superficie non sia superiore a quella del tetto stesso. Analogamente, l’articolo 6, comma 2, lettera d) del T.U. dell’edilizia considera “liberi” — ma ai soli fini edilizi — i suddetti impianti, relativi ai pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, senza nulla dire sul versante paesaggistico”.
La disposizione da applicare all’installazione di piccoli impianti solari fotovoltaici prevede per essi la forma semplificata allorquando siano ricadenti in aree o su immobili sottoposti a vincolo ex lege (art. 142 del codice di settore) o a vincolo provvedimentale delle tipologie a) e d) dell’art. 136, mentre, allorquando tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle lettere b) e c) del predetto art. 136, prevede in realtà non già la “liberalizzazione”, bensì l’assoggettamento a procedura di autorizzazione paesaggistica “ordinaria” (art. 146 del codice di settore del 2004)
Il MiBACT ha dunque segnalato al Mise “la sussistenza di profili di illegittimità del predetto decreto ministeriale, che potrebbero ingenerare, peraltro, problemi interpretativi e applicativi e connesse potenziali responsabilità in capo agli operatori privati”.
Pertanto, il Ministero chiede di apportare le necessarie correzioni, “allo scopo di porre rimedio alle criticità segnalate, oppure, in alternativa, di voler diramare indirizzi interpretativi e applicativi conformi a quanto indicato”.

Il Gruppo di lavoro che sta elaborando uno schema di regolamento relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ha anticipato che si può qualificare come “libera” l’installazione di pannelli solari, sottraendola al previo controllo autorizzativo paesaggistico, nel solo caso in cui il posizionamento degli impianti sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere visibile dall’esterno.

Scarica il Parere del ministero dei Beni e delle Attività Culturali

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