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Per usufruire degli incentivi previsti per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica, che andranno prenotati dal venditore e riscossi dall'acquirente, il preliminare di compravendita deve essere stato registrato dopo il 6 aprile 2010 e il rogito non oltre il 31 dicembre 2010 . Non pare possibile stipulare direttamente il rogito senza aver stipulato il contratto preliminare.Chi avesse stipulato un preliminare fino al 6 aprile senza registrarlo, dunque, potrebbe scegliere di rifarlo – con data certa successiva – per poter beneficiare del contributo.Chi invece l'avesse registrato (agendo correttamente) sarebbe escluso dal beneficio: ma ci sarà senz'altro chi tenterà di stipularne un altro anche in questo caso, magari variando alcuni elementi minimi del contratto.Nel contratto preliminare occorre indicare la «superficie utile» dell'immobile acquistato (e cioé la sua superficie calpestabile) e, a garanzia dell'acquirente, occorre pure che il venditore garantisca quanto segue:a) la fissazione della data del rogito non oltre il 31 dicembre 2010;b) la costruzione dell'immobile in modo che esso abbia i requisiti energetici richiesti dalla normativa;c) il fatto che l'immobile è di nuova costruzione e non sarà stato utilizzato da nessuno prima del rogito;d) di procurare l'attestato di certificazione energetica e di svolgere le pratiche di corretta prenotazione del contributo presso le Poste entro 20 giorni precedenti alla data di stipula del contratto definitivo. Se dunque la prenotazione del contributo spetta al venditore (e questi, per prenotarlo, deve essere munito del preliminare e dell'attestato di certificazione energetica) è l'acquirente a dover compiere le mosse successive per riscuotere il contributo (in altri termini, il prezzo di vendita non viene abbassato in misura pari al contributo, in quanto quest'ultimo verrà riscosso direttamente dall`acquirente posteriormente al rogito).Ebbene, l'acquirente dovrà trasmettere alle Poste (entro i 45 giorni successivi alla stipula del rogito) la copia autentica del contratto, munita di estremi di registrazione. E' necessario che, nel contesto di quest'ultimo, sia confermata la volontà dei contraenti di richiedere il beneficio a favore dell'acquirente e che, a tal fine siano indicati: i metri quadrati di superficie utile dell'immobile compravenduto; il fatto che si tratti di un immobile nuovo e mai usato da nessuno; gli estremi di registrazione del contratto preliminare; gli estremi dell'avvenuta prenotazione del contributo. E' pure necessario che al contratto sia allegato l'attestato di certificazione energetica, e ciò anche nelle Regioni che non lo impongono come obbligo di compravendita. Fonte https://www.ance.it/ Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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