La Conferenza delle Regioni definisce lo standard formativo per gli installatori di rinnovabili

La Conferenza delle Regioni la scorsa settimana ha approvato un documento che disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.
La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati. I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati.
La formazione degli installatori e manutentori sarà obbligatoria a partire dal 1 agosto 2013 e prevede un periodo di formazione e il superamento del percorso formativo di qualificazione professionale. Per i soggetti già qualificati è comunque obbligatorio partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono anch’esse dal 1 agosto 2013. La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore divise in 20 ore per il Modulo unico propedeutico comune e 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.  Infatti vista la diversa tipologia di impianti previsti – stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore – sono stati individuati quattro standard specifici.
Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti richiesti.
Il Modulo unico comune e propedeutico concerne l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.
I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica (biomasse per usi energetici, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS, sistemi solari termici, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici) prevedono una parte di teoria ed una di pratica. La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l’installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.
Al termine del corso è previsto un esame cui si è ammessi solo se si è frequentato almeno l’80% delle ore complessive del corso.
La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest’ultima mira a verificare la corretta installazione dell’impianto FER.
Al superamento positivo dell’esame viene rilasciato l’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

L’ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.
Nello specifico i laboratori per l’erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.
I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell’ambito della specifica tematica oggetto della docenza.
Possono svolgere l’attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

La Conferenza delle Regioni definisce lo standard formativo per gli installatori di rinnovabili 1
Scarica il documento approvato dalla Conferenza Regioni – Fonti rinnovabili: standard formativo per l’attività installazione e manutenzione degli impianti

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