Prestazione energetica degli edifici, ok delle Regioni su nuovi metodi di calcolo

Nuove modalità di calcolo e nuovi standard minimi di prestazione energetica in vigore dal 1 luglio 2015

La conferenza unificata delle Regioni del 25 marzo scorso ha dato l’ok definitivo al decreto Mise, emanato di concerto con il Ministero dell’ambiente e dei trasporti e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Il decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2015, definisce un nuovo metodo di calcolo per stabilire la prestazione energetica degli edifici, coerentemente con il recepimento della Direttiva Edifici a Energia Quasi Zero (2010/31/UE). Il decreto costituirà l’aggiornamento del Dpr 59/2009 che oggi definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs 192/2005.

Il Decreto, per evitare la frammentazione legislativa regionale, stabilisce la diretta applicazione delle nuove regole alle Regioni che non abbiano ancora dettato norme di recepimento della direttiva 2010/31/Ue. Il provvedimento modificherà la metodologia per i calcoli prestazionali  tenendo conto della norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 sulla climatizzazione estiva, di cui recentemente sono state pubblicate nuove versioni di alcune parti, e della Raccomandazione 14 del CTI sul calcolo dell’energia primaria.
Verranno stabiliti requisiti minimi di prestazione energetica, differenti in base al tipo di intervento, obbligatori solo in caso di costruzione di nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche attivate volontariamente.
I valori più restrittivi riguarderanno la categoria dei nuovi edifici, in cui rientreranno anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e l’ampliamento di edifici esistenti. 
L’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e la conseguente classe saranno determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell’edificio: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione.
Dal 1 luglio 2015 saranno introdotti i nuovi requisiti minimi più stringenti, che dovranno essere aggiornati almeno ogni 5 anni, e dal 1 gennaio 2021 (2019 per gli edifici pubblici) tutti gli edifici nuovi o sottoposti ristrutturazioni importanti dovranno essere ad energia quasi zero.

Gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche dovranno rispettare i requisiti minimi, mentre per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento, identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso. 

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