Pubblicate in Gazzetta le nuove Linee guida sui Certificati Bianchi

E’ entrato in vigore il 4 aprile il Decreto con le nuove linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 78 del 3/4/2017 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.

I “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), o Certificati Bianchi, sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).
Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi sono affidate al Gestore Servizi Energetici.

Il Decreto entra in vigore dopo due anni di attesa in attuazione di quanto stabilito dal Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 e dal Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 e determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, per il periodo 2017/2020, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

La nuova disciplina inoltre determina gli obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas, individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo e le modalità di accesso allo stesso e aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.

Gli Obbiettivi quantitativi di risparmio energetico nazionali da raggiungere nel periodo 2017 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono i seguenti:
a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.

Per gli anni successivi verranno determinati gli obiettivi con decreto interministeriale entro il 31 dicembre 2019.

Per quanto concerne la procedura di valutazione, il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell’esito della valutazione tecnico-economica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro 90 giorni dalla ricezione delle stesse.

Relativamente ai certificati Bianchi il GSE ha pubblicato i dati aggiornati al primo trimestre 2017 sui procedimenti amministrativi conclusi.Dall’inizio dell’anno al 31 marzo 2017, i procedimenti conclusi con esito positivo sono 1.533, di cui 114 Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 1.419 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC). L’esito positivo delle istruttorie ha generato il riconoscimento di 1.970.538 TEE, quasi il doppio rispetto al primo trimestre dell’anno precedente (in cui si registravano circa 1,1 milioni di TEE).

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Tema Tecnico

Efficienza energetica, Normativa

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