Regime fiscale per fotovoltaico in area agricola

Risoluzione 86E dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione forfettaria della produzione di energia fotovoltaica di un impianto situato in zona agricola

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 15 ottobre la risoluzione 86E, con chiarimenti sulla tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica fotovoltaica proveniente da impianti su zona agricola. – Art. 22 del decreto legge n. 66 del 2014.
Il quesito nasce da una richiesta presentata da una società che esercita attività agricola di coltivazioni diverse su un terreno di propria proprietà che, essendo in possesso di tutti i requisiti formali previsti per le società agricole, ha optato, sin dal primo anno di attività, per la determinazione del reddito su base catastale, così come previsto dall’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, senza mai revocare la relativa opzione.
Nel 2011 la società ha realizzato sul proprio terreno un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 998,16 KW, avviando la produzione di energia elettrica, quale attività connessa, superando nel 2014 i limiti fissati dall’Agenzia delle entrate con la circolare 32/E/2009, affinché l’attività di produzione possa considerarsi come connessa a quella agricola e, dunque, assoggettata al regime della tassazione su base catastale.
L’interpellante voleva sapere se il nuovo regime di tassazione delle attività connesse, previsto dall’articolo 22 del decreto legge n. 66 del 2014, potesse essere applicato anche a società agricole che abbiano superato i limiti stabiliti.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.66/2015 con cui è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale, ha chiarito che, a partire dal periodo d’imposta 2016, come chiarito nella circolare n. 32/E del 2009, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria introdotta dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, sarà considerata come produttiva di reddito d’impresa.

In sostanza partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno effettuata dagli imprenditori agricoli avverrà, salvo opzione per la determinazione dello stesso nei modi ordinari, applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 25%.

Per quanto riguarda gli anni 2014 e 2015 vige una disciplina transitoria, delineata dall’articolo 22, comma 1-bis, D.L. 66/2014 che ha circoscritto l’ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno. Ciò, naturalmente, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/E del 2009. In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.
Entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche costituiranno attività connesse a quella agricola e si considereranno produttive di reddito agrario.

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Tema Tecnico

Normativa, Solare fotovoltaico

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