Requisiti per i certificatori energetici, pubblicato in Gazzetta il decreto

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno il decreto, che entrerà in vigore 12 luglio prossimo, che definisce i requisiti professionali e  i criteri di accreditamento per assicurare  la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Il decreto attua una norma del DLG n. 192/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

Sono riconosciuti come soggetti certificatori:

  • i tecnici abilitati, ovvero un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società  di ingegneria, che di professionista libero o associato.
  • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati;
  • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base  delle  norme  UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
  • le società di servizi energetici (ESCO),  che  operano  conformemente  alle  disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva  2006/32/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre  che svolgano l’attività con un tecnico,  o  con  un  gruppo  di  tecnici abilitati.

I tecnici devono essere in possesso di specifici titoli di studio (diploma tecnico o laurea), è necessaria l’iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e devono essere abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito   delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente; è obbligatoria la frequenza di corsi di formazione – di almeno 64 ore – sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente.

Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio degli esperti i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interesse con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali interessati alla costruzione o ristrutturazione dell’edificio certificato.

Le  disposizioni  del  nuovo decreto si applicano per le  Regioni  e  province  autonome  che  non abbiano  ancora  provveduto  ad  adottare  propri  provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data  di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. Le regioni e le province autonome che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  abbiano   già  provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei  propri provvedimenti alla normativa nazionale.

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Tema Tecnico

Certificazione energetica degli edifici

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