Rinnovabili, in Gazzetta il decreto sul Burden Sharing

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012 il decreto del 15 marzo, in attuazione dell'articolo  37, comma  6, del decreto legislativo n. 28 del 2011,  che ripartisce tra le Regioni la quota di produzione da rinnovabili al 2020,  il cosiddetto "Burden Sharing".
Il provvedimento stabilisce  che  il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno o più  decreti per definire la ripartizione  fra  regioni  e  province  autonome  di Trento e di Bolzano della quota  minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno  lordo  entro  il  2020  ed  i  successivi. I decreti sono emanati considerando la definizione dei  potenziali  regionali,  tenendo  conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili e l'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018, calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario. Il decreto definisce inoltre le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome.
 
Il provvedimento è composto da 7 articoli e 2 allegati:
L'Art. 2 stabilisce le modalità di determinazione e conseguimento degli obiettivi delle regioni e delle province autonome;
L'Art.3 fissa gli obiettivi, intermedi  e  finali, per ciascuna regione e provincia autonoma che, a partire dall'anno 2016 diventano vincolanti. Fermi restando gli obiettivi previsti dalla  Tabella  A  le  regioni  e  le  province autonome possono stabilire, anche sulla base  delle  disposizioni  di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di cui al paragrafo 17.2 del DM 10  settembre  2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, i limiti  massimi  alla produzione di energia per singola fonte rinnovabile  in  misura  non inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumentidi pianificazione energetica per la medesima fonte.

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L'art. 4 definisce gli orientamenti per iniziative prioritarie e la collaborazione Stato-Regioni e Province autonome. 
L'Art 5 fissa il monitoraggio e la verifica di raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal  2013, il Ministero  dello  sviluppo  economico provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno e secondo le modalità di cui al comma 4, alla  verifica per ciascuna regione e provincia autonoma  della  quota  del  consumo finale lordo  di  energia  coperta  da  fonti  rinnovabili,  riferita all'anno precedente. L'esito della verifica annuale è comunicato al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni e le  attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni, con proposta di discussione in Conferenza Stato-Regioni  nonché,  in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui alla  Tabella  A dell'articolo 3, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dovrà istituire un Osservatorio costituito da sedici componenti che svolgerà il ruolo di organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali.
L'Art 6 definisce le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 2017, tenuto conto  delle  analisi  e  verifiche condotte dall'osservatorio di cui all'articolo 5, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o più regioni o province autonome, il Ministro dello sviluppo economico  invita  la regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni in merito. Entro  i  successivi  due  mesi,  il  Ministro  dello  sviluppo economico, qualora abbia accertato che  il  mancato  conseguimento degli  obiettivi  è  imputabile  all'inerzia  delle Amministrazioni preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla regione o provincia autonoma, propone al Presidente del Consiglio dei  ministridi assegnare all'ente interessato un termine,  non  inferiore  a  sei mesi, per l'adozione dei  provvedimenti  necessari  al  conseguimento degli obiettivi. Decorso inutilmente il termine il  Consiglio dei  Ministri,  sentita  la  regione  interessata,  su  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, adotta i  provvedimenti  necessari ovvero nomina un apposito commissario che,  entro  i  successivi  sei mesi, consegue la quota di energia  da  fonti  rinnovabili  idonea  a coprire il deficit riscontrato.
L'art. 7 fissa le disposizioni finali. In caso di aggiornamento degli obiettivi del PAN,  si  provvede al  conseguente aggiornamento  degli  obiettivi  che  ciascuna  regione  e  provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi nazionali fino al 2020. Al fine di  consentire  alle  regioni  e  province  autonome  di avvalersi di un congruo periodo di  tempo  per  adeguare  le  proprie strategie e azioni ai nuovi obiettivi modificati, il  termine  ultimo per l'aggiornamento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale  per le energie rinnovabili è stabilito al 31 dicembre 2016.  
Negli allegati 1 e 2 al decreto sono riportati la metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PAN (Piano d'Azione Nazionale) ed i relativi risultati conseguiti.

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