Riqualificazione energetica: in GU i termini per l’invio all’Agenzia dei dati

Disciplina per l’invio dei dati telematici per gli interventi di riqualificazione e recupero su parti comuni degli edifici

Riqualificazione energetica: in GU i termini per l'invio all'Agenzia dei dati 1

Pubblicato in GU del 20 dicembre il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina i termini e le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

La norma prevede che gli amministratori di condominio trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, una comunicazione che contenga i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, oltre che con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici volti all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione è necessario specificare le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni dsaranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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Condominio, Normativa

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