Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11707 dello scorso ottobre ha stabilito che, in tema di lavori sulle parti comuni dell'edificio, applicando le disposizioni dell'articolo 1122-bis del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012), l'assemblea condominiale non può vietare a un singolo condomino di posare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a uso esclusivo del proprio appartamento. L’assembra può eventualmente, con maggioranza qualificata, ovvero la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 terzi del valore dell'edificio, stabilire le modalità alternative per la realizzazione dell’opera o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio condominiale.
Per il condomino che voglia realizzare un impianto fv è sufficiente informare l’amministratore del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione dell’intervento. Secondo il comma 3 dell’articolo 1122-bis il condomino ha l’obbligo di interpellare l'assemblea, se le opere che intende eseguire comportano delle 'modificazioni delle parti comuni', in questo caso deve indicare il 'contenuto specifico' degli interventi e le modalità con cui vuole porli in essere.
Se ci sono più condomini che vogliono installare i pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, la stessa maggioranza dovrà decidere sulla ripartizione dell’uso delle parti comuni interessate dalla posa dei pannelli stessi.