Sì a pannelli fotovoltaici per singola abitazione in tetto condominiale

Una sentenza del Tribunale di Milano autorizza l’installazione di pannelli ad uso esclusivo su tetto dell’edificio

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11707 dello scorso ottobre ha stabilito che, in tema di lavori sulle parti comuni dell’edificio, applicando le disposizioni dell’articolo 1122-bis del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012), l’assemblea condominiale non può vietare a un singolo condomino di posare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a uso esclusivo del proprio appartamento. L’assembra può eventualmente, con maggioranza qualificata, ovvero la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 terzi del valore dell’edificio, stabilire le modalità alternative per la realizzazione dell’opera o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio condominiale.

Per il condomino che voglia realizzare un impianto fv è sufficiente informare l’amministratore del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione dell’intervento. Secondo il comma 3 dell’articolo 1122-bis il condomino ha l’obbligo  di interpellare l’assemblea, se le opere che intende eseguire comportano delle ‘modificazioni delle parti comuni’, in questo caso deve indicare il ‘contenuto specifico’ degli interventi e le modalità con cui vuole porli in essere.
Se ci sono più condomini che vogliono installare i pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, la stessa maggioranza dovrà decidere sulla ripartizione dell’uso delle parti comuni interessate dalla posa dei pannelli stessi.

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