Tassazione di energia da fonti rinnovabili agroforestali

Dall’Agenzia delle Entrate una risoluzione con chiarimenti sulla tassazione della produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 54/E che contiene chiarimenti sul trattamento fiscale della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali – Articolo 1, comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il suddetto articolo 1, si legge nel testo dell’Agenzia, ha dato applicazione al comma 423 della legge n. 266 del 2005 applicabile in via transitoria per gli anni 2014 e 2015.

Il comma 423 stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività legate a quella agricola e rientrano nel reddito agrario, sempre che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse (si veda circolare 32/E del 2009).

“In linea generale, si rammenta che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.”

La Risoluzione n. 86/E dell’ottobre 2015, ha poi puntualizzato che, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche rappresenta sempre attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

Oltre a tali valori si applica la nuova tassazione forfettaria, sempre che siano rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale definiti dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 e a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza. In assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.

I criteri di connessione con l’attività agricola devono consentire di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa, riguardano la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, che è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Se si superano i 200KW, la produzione di energia fotovoltaica può essere considerata connessa all’attività agricola se deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati; se il volume d’affari derivante dell’attività agricola è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Infine entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

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