Il 55% raddoppia con lavori autonomi

Il 55% può anche moltiplicarsi quando gli interventi sono diversi ma occorre presentare tutta la documentazione separatamente. Questo il senso della risposta data in commissione Finanze della Camera, dal sottosegretario all'Economia Sonia Viale, a un'interrogazione presentata da Antonio Milo. La questione è stata sollevata sulla base del comma 344, articolo 1, della legge n. 296/06 (Finanziaria 2007), che stabiliva per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spettasse una detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute. Gli interventi devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo, per la climatizzazione invernale, inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori previsti dall'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/05. Il valore massimo della detrazione è di 100mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Il problema sollevato era la possibilità di poter godere della detrazione per diversi interventi, uno nel 2007 e uno nel 2010 ma non "in prosecuzione", di fatto moltiplicando il tetto di spesa e la relativa detrazione. Nell'interrogazione veniva precisato che i requisiti tecnici erano stati rispettati in ambedue i casi. La risposta, preparata dall'agenzia delle Entrate, è stata in sostanza positiva: «Considerata la genericità delle opere riconducibili nella categoria di intervento prevista dal comma 344, non risulta possibile affermare in via di principio se gli interventi ipotizzati nella interrogazione si configurino come autonomi o come prosecuzione di quelli eseguiti in anni precedenti». Però, prosegue l'agenzia delle Entrate, la «autonoma configurabilità dell'intervento» va riconosciuta se «è subordinata a elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, dall'espletamento degli adempimenti amministrativi» come la Dia, il collaudo dell'opera e la dichiarazione di fine lavori. Inoltre, precisano le Entrate, per ogni singolo intervento si deve essere in possesso «dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio e dell'asseverazione del tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla normativa». Queste, precisa l'Agenzia, le condizioni perché ogni intervento possa essere considerato autonomamente detraibile.
 
 
Fonte www.ance.it
 

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