Superbonus 110%, da Italia Solare le richieste al Governo

Superbonus 110%: ammettere tra i costi detraibili quelli dell’appaltatore generale, velocizzare la procedura di installazione di impianto fotovoltaico, chiarimenti autorizzazioni tramite CILA. Queste le principali richieste inviate da Italia Solare a Mef e Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%, da Italia Solare le richieste al Governo

Italia Solare ha scritto al Mef e all’Agenzia delle Entrate sollecitando alcuni interventi al Superbonus 110%, in modo che possano essere risolte alcune criticità, garantendo i necessari miglioramenti del meccanismo.

Ammettere tra i costi detraibili quelli dell’appaltatore generale

L’appaltatore generale è una figura fondamentale che, soprattutto nella realizzazione di interventi complessi, coordina tutto il processo e gli attori coinvolti – clienti, professionisti e aziende – consegnando l’intervento chiavi in mano e garantendo che gli obiettivi definiti dalla norma per la fruizione della maxi detrazione siano rispettati (passaggio di 2 classi energetiche, interventi trainanti e trainati). Spesso è considerato per il suo ruolo di finanziatore ma in realtà svolge una funzione molto complessa che interessa tutte le fasi dell’intervento, compresa la parte burocratica, la scelta dei materiali, la gestione documentale e quella della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Italia Solare considera dunque prioritario che le attività e la remunerazione dell’appaltatore generale siano ritenute essenziali nella realizzazione degli interventi legati al Superbonus 110% e che questi costi – come le spese tecniche, di installazione e di asseverazione – rientrino tra le spese detraibili ammesse alla misura.

Inoltre, proprio per il suo ruolo di coordinamento generale, è necessario che l’appaltatore generale possa ricevere l’incarico dal cliente di gestire a 360° il progetto, con la possibilità di incaricare direttamente professionisti e sub-appaltare, ammettendo i costi ai benefici di legge nel rispetto dei complessivi massimali. Si tratta infatti di un’attività importante e delicata, che il cliente finale difficilmente è in grado di gestire.

Chiarimenti sulle autorizzazioni tramite CILA

Con il decreto Semplificazioni Bis gli interventi che accedono al superbonus 110%, tranne quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, vengono considerati come manutenzione straordinaria e richiedono  solo la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) senza che sia richiesta l’attestazione dello stato legittimo dei luoghi. Vi sono però alcuni interventi che si possono svolgere come edilizia libera e non richiedono la presentazione della CILA. Italia Solare chiede che, nel caso di interventi di edilizia libera e non di manutenzione straordinaria, questi rimangano tali anche “ai fini dell’applicazione del Superbonus, in particolare dei massimali e dei titoli edilizi”, senza che sia necessario presentare la CILA (sarebbe da modificare l’art. 33 lett c).

Proroga sconto in fattura / cessione del credito

Per tutti gli interventi diversi dal Superbonus 110% scadrà al 31/12/21 la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o cessione del credito. Italia Solare chiede che le misure siano prorogate almeno per tutto il 2022.

Velocizzare la conclusione della procedura di installazione impianto fotovoltaico

Gli operatori del settore lamentano che le procedure per ottenere il Superbonus, in caso di installazione di impianto fotovoltaico, rallentino l’iter per ottenere l’incentivo: l’impianto deve infatti essere connesso da parte del distributore elettrico locale e deve essere sottoscritta la convenzione di ritiro dedicato con il GSE. Entrambi gli obblighi richiedono tempi piuttosto lunghi e molto incerti. Sarebbe necessario che la fine lavori dell’installazione di un impianto fotovoltaico coincidesse con l’emissione della dichiarazione di conformità “a regola d’arte”, in modo da non limitare la possibile realizzazione di impianti FV legati al Superbonus.

Sempre per quanto riguarda il fotovoltaico è necessario chiarire se in un condominio, con un unico codice fiscale,  formato da 4 edifici, si possa installare un unico impianto FV di potenza inferiore a 20 kW o se si possano viceversa realizzare 4 impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW.

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