Pubblicata in GU la Direttiva Rinnovabili

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre è stato pubblicato il Decreto di attuazione della direttiva europea 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili che entrerà in vigore il 15 dicembre e definisce gli strumenti per raggiungere gli obiettivi fissati al 2030

Pubblicata in GU del 30/11/21 la Direttiva Rinnovabili

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre il Decreto Legislativo n° 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili“, che entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre.

Con qualche mese di ritardo rispetto al termine fissato dall’Europa per il 30 giugno 2021, il Decreto recepisce la direttiva europea sulla promozione dell’uso di rinnovabili (nota come REDII) e, con l’obiettivo di accelerare la transizione sostenibile del paese, coerentemente con i target europei verso la neutralità climatica al 2050, definisce “gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53″.

Il Decreto inoltre contiene le disposizioni necessarie per attuare il PNRR, individuando, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), le misure coerenti con la riduzione entro il 2030 delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

L’articolo 3 del Decreto è dedicato ai target nazionali e stabilisce che entro il 2030 l’Italia debba raggiungere un obiettivo minimo del 30% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo.

Per i l raggiungimento degli obiettivi sono previste misure di incentivazione tariffaria assegnate tramite una tariffa erogata dal GSE, differenti a seconda della potenza degli impianti e proporzionate all’onerosità dell’intervento. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW l’incentivo viene attribuito attraverso le procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza e inserendo la differenziazione per zone geografiche. Per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW l’accesso all’incentivo sarà diretto, con richiesta da fare alla data di entrata in esercizio. Per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW “innovativi o con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi”.

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto saranno definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per le diverse tipologie di impianto e per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili.

Il decreto diviso in 50 articoli, 7 Titoli ed 8 allegati prevede inoltre i Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano, il biogas e lo sviluppo tecnologico e industriale; le procedure di semplificazione degli iter autorizzativi per lo sviluppo dei nuovi impianti da fonti rinnovabili; la disciplina per individuare le aree adatte all’installazione di impianti.

Rinnovabili negli edifici

Per quanto riguarda l’uso di rinnovabili, l’allegato III “Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” prevede che tali edifici – a partire da 180 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs, 199/2021 – debbano essere progettati e realizzati in modo da garantire la copertura, tramite rinnovabili, del 60% dei consumi per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi per la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione invernale ed estiva. Tale obbligo non sussiste per gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento purché tali sistemi coprano l’intero fabbisogno di energia per riscaldare e raffrescare.

Per gli edifici pubblici la percentuale sale al 65%.

A partire dal 1 gennaio 2024 gli obblighi saranno rivisti, con cadenza quinquennale, considerando l’evoluzione tecnologica.

I commenti delle Associazioni

Tra i primi commenti registriamo la soddisfazione di AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali – per il recepimento delle proposte presentate in audizione alle Commissioni della Camera dei deputati lo scorso 20 settembre: la direttiva infatti garantisce l’utilizzo di biocombustibili certificati per l’accesso agli incentivi e richiede requisiti prestazionali minimi per generatori di potenza superiore a 500 kWt. Inoltre il Governo ha accolto la possibilità che anche i generatori ibridi e i micro-cogeneratori alimentati da fonti a energia rinnovabile abbiano accesso agli incentivi.

Positivo anche il commento di Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione di meccanismi di semplificazione: “Nel testo è chiara l’intenzione del Governo di proseguire lo snellimento della burocrazia avviato dal DL Semplificazioni con l’obiettivo di recuperare il forte ritardo accumulato nel percorso di decarbonizzazione e consentire l’installazione di 70 nuovi GW di impianti rinnovabili, un’opportunità che porterà al nostro Paese 90.000 nuovi posti di lavoro e 100 miliardi di investimenti privati nel solo settore elettrico”.

Più critici i commenti degli installatori di CNA Confartigianato e Casartigiani  che parlano di complicazione e non semplificazione del quadro normativo: “con disposizioni che hanno valore retroattivo addirittura dal 4 agosto 2013 e creando un ingiustificato doppio binario per il riconoscimento della qualifica di installatore FER”. Un decreto che, secondo CNA, riporta la normativa indietro di 8 anni e che andrebbe velocemente modificato “non recependo inoltre la disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Semplificazioni che aveva previsto a partire dal 1 gennaio 2022 l’inserimento in visura camerale dei titoli di qualificazione degli installatori FER”.

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