Ecobonus, come effettuare il calcolo delle detrazioni per interventi diversi sullo stesso immobile?

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per la gestione da un punto di vista fiscale dei lavori effettuati in anni diversi che danno diritto all’ecobonus. Prima di tutto è necessario capire se gli interventi eseguiti sino indipendenti o meno.

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Ecobonus, come effettuare il calcolo delle detrazioni per interventi diversi sullo stesso immobile?

Ecobonus: come devono essere gestiti, fiscalmente, i lavori effettuati in anni diversi? È una domanda che si pongono molti contribuenti, alle prese con lavori effettuati in anni fiscali diversi sullo stesso immobile.

A fornire alcuni chiarimenti in merito ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, che ha spiegato che, nel caso in cui non ci sia correlazione tra i vari lavori, è possibile distinguere gli interventi ed usufruire delle detrazioni previste dall’Ecobonus.

Ecobonus, le detrazioni previste per gli interventi

L’Ecobonus permette di usufruire di detrazioni fiscali distinte, anche quando gli interventi sullo stesso immobile sono stati eseguiti in anni differenti. Attenzione: per poter accedere alle agevolazioni è necessario che i lavori di efficientamento energetico siano certificati come autonomi e non rappresentino uno la continuazione dell’altro.

Ecobonus, le detrazioni previste per gli interventi

A stabilirlo è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 143/2023 del 23 gennaio 2023, nella quale gli uffici dell’amministrazione tributaria sono intervenuti nuovamente su una questione che sta a cuore a molti contribuenti e a molte imprese, che, nella maggior parte dei casi, devono affrontare degli interventi che si protraggono più del previsto.

All’interno della risposta all’interpello, l’AdE ha provveduto a chiarire quali sono i casi nei quali è possibile usufruire di detrazioni distinte per i diversi interventi, che sono stati eseguiti. Sono state, inoltre, fornite le indicazioni su come i contribuenti si devono comportare per poter usufruire degli sgravi fiscali sui lavori connessi uno all’altro.

Quando gli interventi sono considerati autonomi

L’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare il punto della situazione sull’Ecobonus a seguito di un quesito posto da una società, che, nel corso di due anni distinti, ha provveduto ad effettuare due diversi interventi sullo stesso stabile di proprietà. Nel 2019, da una ditta era stata effettuata la copertura del tetto dello stabile, nel 2020, invece, un’altra ditta aveva sostituito gli infissi nello stesso immobile.

Ecobonus, Quando gli interventi sono considerati autonomi

I due interventi rientrano a pieno diritto nelle agevolazioni previste dall’Ecobonus, così come previsto dall’articolo 1, comma 345, della Legge n. 296/2006.

In entrambi i casi, il contribuente ha provveduto a presentare la documentazione prevista dalla normativa: una CILA per ogni intervento, le fatture distinte per i pagamenti e distinte comunicazioni di fine lavoro. Ma soprattutto due diverse ed autonome comunicazioni all’Enea.

L’azienda, nel quesito, chiede quale debba essere la corretta modalità di fruizione delle detrazioni relative all’Ecobonus. I chiarimenti erano connessi ai limiti di spesa agevolabili: i due lavori devono essere considerati come la prosecuzione di un unico intervento o, al contrario, possono venire considerati come indipendenti, con la conseguenza di poter chiedere il beneficio fiscale per entrambi.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce delle indicazioni particolarmente chiare, che sono utili per comprendere come procedere nel caso specifico e in quelli analoghi.

Ecobonus, i limiti di spesa

Per fornire alcune indicazioni dettagliate, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato le circolari n. 17/E del 2015 e n. 19/E del 2020. Nel caso in oggetto, i due interventi possono essere considerati come indipendenti ed autonomi: una situazione che è stata dimostrata da alcuni elementi riscontrabili in via di fatto, come sono gli adempimenti amministrativi espletati per la loro realizzazione: CILA, fatture e comunicazioni ENEA.

Ecobonus, i limiti di spesa

La società, a questo punto, ha la possibilità di richiedere le agevolazioni spettanti con l’ecobonus per entrambi gli interventi. Ovviamente nel limite annuale di spesa.

L’articolo 14 del DL 63/2013 prevede che per il primo intervento, la società ha la possibilità di usufruire di una detrazione del 65% per il periodo d’imposta 2019, per un importo massimo di 60.000 euro. Per il secondo intervento, può beneficiare di una detrazione del 50% per il periodo d’imposta 2020, per un tetto massimo, anche in questo caso, di 60.000 euro.

Come devono essere gestiti gli interventi autonomi

Quali sono le regole, in estrema sintesi, per definire quando è possibile usufruire dell’ecobonus per gli interventi autonomi e quando non è possibile farlo? In linea di principio, per stabilire quali siano le corrette modalità per fruire delle detrazioni è necessario comprendere se gli interventi eseguiti sino indipendenti o meno.

Nel caso in cui gli interventi siano la semplice prosecuzione uno dell’altro, il comma 4 dell’articolo 16 bis del TUIR stabilisce che per il computo delle spese massime, si deve tenere conto delle spese sostenute per tutti gli anni. Con la circolare n. 17E del 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il vincolo non debba essere applicato, quando gli interventi sono autonomi e non costituiscono uno la prosecuzione dell’all’altro, restando, comunque, fermo il rispetto del limite annuale di spesa massima ammissibile.

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