Rinnovabili, decreto PNRR in vigore: le novità su ambiente e produzione di energia green

Dal 25 febbraio 2023 è in vigore il decreto sulla Semplificazione delle riforme del PNRR in merito a: Pubbliche amministrazione, beni demaniali e inquinamento. In rassegna le misure più importanti sull’energia rinnovabile, dai pannelli FV al mini-eolico.

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Rinnovabili, decreto PNRR in vigore: le novità su ambiente e produzione di energia green

Lo scorso 24 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che accelera le riforme previste dal PNRR che l’Italia si è impegnata ad attuare nei prossimi anni. Tema centrale del lungo decreto sono le fonti di energia rinnovabile, dal fotovoltaico all’eolico, grazie alle quali l’Italia punta a ridurre le emissioni di CO2 e la dipendenza energetica dagli altri Paesi, in primis dalla Russia.

Nel testo sono presenti diversi articoli che elencano nuove scadenze e modalità per accelerare e semplificare i processi autorizzativi sul fronte ambientale ed energetico per imprese, pubbliche amministrazioni, settore agricolo e privati.

Di seguito le principali misure del decreto che potrebbero subire qualche “ritocco” in fase di conversione in parlamento: le novità su fotovoltaico, idrogeno verde ed eolico.

Decreto PNRR, passi in avanti per le fonti di energia rinnovabile in Italia

In vigore dal 25 febbraio, cioè dal giorno successivo alla sua approvazione, il Dl n. 13 del 24 febbraio 2023 ha lo scopo di accelerare il completamento delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e reca il titolo:

“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc) – Stralcio – Semplificazioni amministrative per gli impianti a fonti rinnovabili, disposizioni in materia di terre e rocce da scavo.”

Un testo imponente – 59 articoli – dedicato alla semplificazione amministrativa al fine di “abbattere le barriere” burocratiche che rendono meno vantaggioso avvalersi delle fonti di energia green. Il Dl è così diviso:

  • Parte I (artt. 1-7),  “Governance per il PNRR e il PNC”
  • Parte II (artt. 8-51),  “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa”
  • Parte III (artt. 52-59), “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune”

Decreto PNRR, passi in avanti per le fonti di energia rinnovabile in Italia

Gran parte del testo è dedicata alle fonti di energia rinnovabile con misure che semplificano la diffusione sul territorio degli impianti alimentati da fotovoltaico ed eolico, riducono le tempistiche necessarie a ottenere le autorizzazioni dai ministeri competenti, circoscrive le aree soggette a vincolo in cui vige il divieto di installare pannelli e pale.

Procedure semplificate per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Ad oggi per autorizzare la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad esempio da pannelli fotovoltaici, è necessario un procedimento unico che coinvolge tutte le Amministrazioni interessate. Tale autorizzazione deve contenere: il titolo a costruire, l’approvazione del progetto e l’obbligo alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente dopo la dismissione dell’impianto; inoltre, ma solo per gli impianti idroelettrici, l’autorizzazione deve contenere l’obbligo alla esecuzione “di misure di reinserimento e recupero ambientale.”

Con il Dl che accelera le riforme del PNRR entrano in vigore alcune novità: d’ora in avanti l’autorizzazione comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Via), qualora fosse previsto, e può essere avviato anche prima che sia ultimato l’iter per il suo ottenimento.

Fotovoltaico, cosa cambia con il nuovo decreto legge

Un punto cardine del Dl n. 13 del 24 febbraio 2023 riguarda gli impianti fotovoltaici, in particolare il testo amplia le aree in cui possono essere installati:

  • zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale 
  • discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati 
  • cave o lotti di cave non più sfruttabili

Fotovoltaico, cosa cambia con il nuovo decreto legge PNRR

Cosa succede se la zona individuata per l’installazione degli impianti è soggetta a vincolo paesaggistico? Il decreto analizza questa specifica situazione, stabilendo che tale installazione debba essere segnalata all’ente competente che ha 30 giorni di tempo per bloccare l’operazione se lo ritiene necessario. In assenza del divieto dell’amministrazione si può procedere ai lavori.

Pannelli fotovoltaici nei centri storici, le novità in vigore

Il decreto legge accelera le tempistiche per procedere all’installazione del fotovoltaico negli edifici dei centri storici cittadini. Questa operazione è subordinata al via libera della Soprintendenza che ha a disposizione 45 giorni per esprimersi.
Il termine inizia a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza e può essere sospeso una sola volta per un massimo di 30 giorni e solo se la Soprintendenza abbia necessità di modificare il progetto o condurre degli approfondimenti.

Le semplificazioni in materia di rete elettrica

Il decreto PNRR si occupa anche della semplificazione in ambito di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. In primo luogo è stabilito che gli elementi emersi durante il procedimento di valutazione (VAS) possono essere acquisiti in sede di Valutazione di impatto ambientale (VIA) dei singoli interventi, in secondo luogo si facilitano gli aumenti di cubatura degli edifici destinati all’installazione delle apparecchiature.

Idrogeno verde, VIA e istruttoria semplificate

Obiettivo del decreto è creare una corsia preferenziale e più veloce per lo sviluppo dell’idrogeno verde grazie a due tipologie di intervento:

  • affidando alla VIA statale l’esame esclusivo dei progetti
  • rimettendo la fase istruttoria esclusivamente alla Commissione tecnica PER-PNEC

Mini eolico, cosa cambia con l’entrata in vigore del decreto legge

Per quanto riguarda il cosiddetto mini eolico, cioè gli impianti eolici con potenza prodotta non superiore a 20 kW, il decreto estende la procedura semplificata prevista dall’articolo 7-bis, comma 5-bis, Dlgs 28/2011, ad eccezione degli impianti ubicati in aree protette.

Via libera alla procedura semplificata anche per gli impianti eolici fino a 20 kW e di altezza non superiore a 5 m installati fuori dai centri storici e dalle zone di completamento.

Invece gli impianti eolici in aree vincolate sono soggetti a una procedura diversificata: è necessario l’assenso della Soprintendenza la quale ha 45 giorni dalla ricezione dell’istanza per comunicare le eventuali motivazioni del diniego. In assenza di questa comunicazione vale il principio del “silenzio assenso”, vuol dire che l’autorizzazione si intende rilasciata.

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