Niente Ecobonus per i pannelli fotovoltaici installati su beni merce

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta a un’istanza di interpello di una società di locazione immobiliare di beni propri o presi in leasing, che ha installato un impianto di pannelli solari su uno dei beni aziendali. E’ escluso sia l’ecobonus che il super ammortamento perché manca il requisito della strumentalità, considerato indispensabile

Agenzia delle Entrate: Niente Ecobonus per i pannelli fotovoltaici installati su beni merce

Una società che svolge attività di locazione immobiliare di beni propri o presi in leasing, che nel 2017 ha installato un impianto fotovoltaico su uno dei beni aziendali, si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di cumulare, per il suddetto intervento, ecobonus per la riqualificazione energetica in capo ai soci e superammortamento, in capo alla società.

L’Agenzia con la risposta n 95/2019 ha evidenziato che la società non può usufruire di nessuna delle due agevolazioni perché manca il requisito della strumentalità.

Per quanto riguarda l’acobonus l’Agenzia sottolinea che nell’articolo 1, comma 346, della Legge n. 296 del 2006, la detrazione prevista per le spese di riqualificazione energetica interessa quelle “relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali”.

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 303/E del 2018 aveva specificato che l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione, deve promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti “a beneficio degli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”. La stessa posizione è stata poi ribadita in una successiva risoluzione (340/E 2008) in cui si specifica che le società, o i titolari di reddito d’impresa, possono disporre della detrazione “con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale (…) e non può essere utilizzata per i beni oggetto dell’attività esercitata”.

In questo caso dunque considerando che i pannelli fotovoltaici sono installati su beni oggetto dell’attività d’impresa e non su beni strumentali, la società non ha diritto alla detrazione.  

Per quanto concerne il superammortamento, l’Agenzia con la circolare 4/E del 30 marzo 2017 ha specificato che per poterne beneficiare i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata. I beni merce, come in questo caso, si devono considerare esclusi.

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