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Ricordiamo che dall’entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo. Il comma 2-bis dell’art. 35 della legge 133/2008 ha, infatti, abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del dlgs 192/2005, ovvero: Comma 3 art. 6: Nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata. Comma 4 art. 6: Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso. Comma 8 art. 15: In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore. Comma 9 art. 15: In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore. L’obbligo di produrre la certificazione energetica resta e a partire dall’1 luglio 2009 sarà applicato anche per le singole unità immobiliari; quello che manca, però, è una normativa che ne disciplini modalità e sanzioni a livello nazionale. Nel frattempo, si attente il secondo dei decreti attuativi del Dlgs 192/2005 ed, in particolare, la norma che disciplinerà la qualificazione e l’indipendenza degli esperti a cui affidare il compito di redigere la certificazione energetica e l’ispezione degli impianti. In questo caso, presa coscienza delle diverse complessità a livello regionale, varrà la clausola di cedevolezza in base alla quale la norma statale è applicabile solo in quelle Regioni che non hanno ancora legiferato e, comunque, fino a che non arriverà la norma regionale. Ricordiamo che sul problema della certificazione energetica e sull’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del dlgs 192/2005, è intervenuto il Consiglio nazionale del Notariato che ha affermato che, nonostante la legge 133/2008, l’obbligo di allegare l’attestazione o la certificazione energetica degli edifici ai contratti di compravendita continuerà a sussistere in quelle regioni che, in attesa delle linee guida nazionali, avevano imposto con leggi regionali tale obbligo (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Province autonome di Trento e Bolzano), mentre tale obbligo non sussisterà più in quelle regioni che non hanno ancora legiferato. Ricordiamo, inoltre, che sempre secondo il Consiglio del Notariato, mentre l’abrogazione dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 non comporta problemi di compatibilità con l’ordinamento comunitario, l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 dello stesso atto, non accompagnata dalla previsione di altra disposizione volta a trasporre nell’ordinamento interno gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell’art. 7 della direttiva 2002/91/CE, crea indubbiamente un “vuoto normativo” che contrasta con l’obbligo, imposto agli Stati membri dall’ordinamento comunitario, di prevedere che l’attestato di certificazione energetica sia messo dal proprietario a disposizione del futuro acquirente o locatario. Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici l’art. 3 del D.P.R. 59/2009 definisce che si debbano adottare le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni, ovvero: le UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; le UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Dal punto di vista tecnico, l’art. 4 del D.P.R. definisce i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti; a titolo d’esempio, è previsto che per tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, si procede in sede progettuale: alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai dlgs 192/2005; alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 – 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d’uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a: -0 per gli edifici residenziali quali abitazioni civili e rurali ai seguenti valori: -1. 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B; -2. 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F; -0 per tutti gli altri edifici ai seguenti valori: -1. 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B; -2. 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F. Il D.P.R. prevede che il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste in una relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/1991. Per quanto concerne schemi e modalità per la compilazione delle relazioni tecniche si può fare riferimento all’Allegato E al dlgs 192/2005. I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, considerando tali le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l’UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo (motivandone l’uso nella relazione tecnica di progetto) recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo UNI e CEN. Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell’edificio occorre prendere in considerazione i seguenti elementi: lo scambio termico per trasmissione tra l’ambiente climatizzato e l’ambiente esterno; lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica); lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa; gli apporti termici interni; gli apporti termici solari; l’accumulo del calore nella massa dell’edificio; l’eventuale controllo dell’umidita’ negli ambienti climatizzati; le modalita’ di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; le modalita’ di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; le modalita’ di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; le modalita’ di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia; l’effetto di eventuali sistemi impiantistici per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia; per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc, l’influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l’uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico. Per quanto riguarda i criteri generali e requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, l’art. 5 del D.P.R. fissa le seguenti scadenze temporali (previste dall’Allegato L al Dlgs 192/2005): ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; ogni 2 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovute ad un’aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all’interno delle abitazioni; ogni 4 anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW. 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