“Conto Energia Termico: una lettura critica”

Incentivazione della produzione di energia termica ed interventi di efficienza energetica, quali novità

Il Conto Termico, ovvero il Decreto che incentiverà le rinnovabili termiche e gli interventi di efficienza energetica per i privati e le amministrazioni pubbliche, dopo l’esito favorevole della Conferenza Unificata Stato Regioni del 6 Dicembre 2012, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 Gennaio 2013, a quasi due anni dal Decreto Legislativo 28/2011 che lo aveva previsto.
Il Decreto riguarda principalmente 2 tipologie di interventi: incrementi dell’efficienza energetica in edifici esistenti e installazioni di piccole dimensioni di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il Decreto si rivolge principalmente ai soggetti pubblici che eseguono interventi di incremento di efficienza energetica negli edifici esistenti e interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili con sistemi ad alta efficienza. Tuttavia per alcuni specifici interventi, tra i quali i generatori di calore alimentati a biomasse, il Decreto ammette ai benefici anche persone fisiche, i condomini, gli enti e soggetti titolari di reddito di impresa. 

Viene introdotto un meccanismo incentivante sul modello del Conto Energia fotovoltaico dedicato alle rinnovabili termiche e uno rivolto agli interventi di efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione. Per l’accesso all’incentivo il primo limite massimo di potenza proposto è stato pari a 500 kW per le termiche (equivalenti a 700 metri quadrati lordi di superficie per il solare termico), mentre nel caso degli interventi di efficienza energetica è stato posto un limite di spesa massima in relazione al tipo di intervento.
L’incentivo verrà erogato in 5 anni per tutti gli interventi di efficientamento e per quelli di produzione da fonti rinnovabili termiche con potenza superiore a 35 kW (oltre i 50 metri quadrati lordi di superficie per il solare termico). Nel caso di potenza uguale o inferiore ai 35 kW si passa a 2 anni.
Le tecnologie incentivate si dividono in due categorie. Per le rinnovabili termiche  – solare termico, caldaie a biomassa, pompe di calore geotermiche e scalda acqua a pompa di calore – il nuovo “Conto Energia Termico” varrà sia per i privati che per le amministrazioni pubbliche, mentre per gli interventi di efficienza energetica – isolamento, serramenti e sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione – gli incentivi varranno solo per la Pubblica Amministrazione, poiché i privati potranno contare sulle detrazioni fiscali del 55%, che per ora sono prorogate solo fino al 30 Giugno 2013.
Il Decreto ha inoltre previsto un sistema premiante per apparecchi e caldaie che presentano livelli di emissioni ulteriormente ridotti rispetto ai criteri base per l’accesso: quindi a minori emissioni di polveri, maggiore potrà essere l’incentivo.
Il Decreto subirà un primo aggiornamento dopo due anni dalla data di entrata in vigore con l’obiettivo, si legge nel testo, “di tenere sotto controllo l’andamento della spesa”. A ogni modo, al raggiungimento di un tetto di spesa di 700 milioni per i privati e di 200 milioni di euro per la Pubblica Amministrazione, non saranno accettate nuove domande di accesso all’incentivo.

Questa proposta di Decreto è stata revisionata dalle Conferenza Unificata Stato Regioni e gli aspetti più significativi delle modifiche richieste sono:
(i) la possibilità di accedere agli incentivi per i fabbricati rurali delle aziende agricole, estesa anche ai sistemi di riscaldamento a biomasse installati ex novo, oltre alle già comprese sostituzioni di generatori di calore per la climatizzazione invernale alimentati a gasolio, biomasse, olio combustibile e carbone;
(ii) per le aree non metanizzate, l’accesso agli incentivi è previsto anche per le sostituzioni dei generatori di calore alimentati a GPL con generatori a biomassa purché l’investimento sia sostenuto da aziende agricole che svolgono attività agroforestale e gli apparecchi/impianti producano livelli di emissione di polveri totali inferiori/uguali a quelli previsti;
(iii) la soglia di potenza di 500 kWt per gli impianti a biomasse ammessi all’incentivo è elevata a 1.000 kWt e la soglia tra 500-1.000 kWt sarà soggetta a un contingente annuo che non potrà superare i 30 milioni di euro, come quota cumulata di incentivo disponibile. Detta quota verrà monitorata attraverso l’istituzione di un registro con iscrizione preventiva.

In generale il Decreto nella sua formulazione finale con le modifiche proposte dalla Conferenza Unificata Stato Regioni è stato accolto con soddisfazione dalle principali Associazioni del settore che hanno espresso soddisfazione per il varo della tanto attesa legge, che disegna finalmente “un quadro incentivante chiaro e stabile per le rinnovabili termiche”, che amplia gli incentivi a quei soggetti che non possono godere delle detrazioni fiscali e consente inoltre un rientro in tempi rapidi (2 o 5 anni, mentre per le detrazioni, lo ricordiamo, servono 10 anni). Inoltre “per il settore delle biomasse si tratta indubbiamente di un intervento di promozione dell’energia termica tra i più rilevanti a scala europea, che pone l’accento sulla qualità delle tecnologie di conversione energetica per apparecchi domestici e impianti, sulla loro manutenzione programmata e istituisce un’iniziale attenzione alla qualità dei biocombustibili, in particolare per il pellet. Gli effetti per i consumatori finali in primis, per le imprese forestali e agricole, i costruttori distributori e manutentori di apparecchi e impianti, per la qualità ambientale e per il sistema economico nazionale, saranno positivi.”
Tuttavia le Associazioni hanno segnalato alcuni aspetti critici della norma:
(i) la messa a disposizione di 900 milioni di euro all’anno “non può certo essere considerata adeguata, soprattutto se si considera quanto sostenuto nella Strategia Energetica Nazionale con riferimento all’importanza di puntare sulle rinnovabili termiche”;
(ii) sebbene chiamato Conto Termico per similitudine con il Conto Energia del fotovoltaico, l’incentivo non è in realtà legato alla producibilità degli impianti, come avviene per le rinnovabili elettriche, e quindi il Conto Termico non tiene conto dei differenti costi delle tecnologie disponibili sul mercato, con il rischio di privilegiare impianti di qualità più scadente;
(iii) per quanto riguarda le pompe di calore, si è lontani dal coprire con i sussidi il 40% circa dell’investimento complessivo per installare dispositivi termici, come indicato nello schema di decreto, arrivando al massimo al 15-20% per le pompe di calore fonte aria e addirittura a meno del 10% per quelle fonte acqua;
(iv) l’esclusione delle caldaie a condensazione dal Conto Termico non è positiva per lo sviluppo di questo mercato;
(v) l’aumento della soglia a 1.000 kWt richiesto dalla Conferenza Unificata Stato Regioni in cambio dell’esclusione di questi interventi dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica non trova una chiara giustificazione economica.

Nonostante questi aspetti migliorabili, ora spetta agli operatori del settore investire per sviluppare un’adeguata strategia produttiva e di mercato incentrata su questo provvedimento a lungo atteso.

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