Metodi di bonifica dell’amianto (o asbesto)

I metodi di bonifica dell’amianto ( o asbesto) nell’edilizia: rimozione, incapsulamento o confinamento delle coperture in fibrocemento o eternit

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Metodi di bonifica dell’amianto (o asbesto)

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Dopo aver parlato in un precedente articolo delle gravi problematiche legate alla massiccia presenza dell’amianto (o asbesto) sul territorio italiano, vediamo oggi di capire quali sono le possibili soluzioni, ovvero i metodi di bonifica per rimuovere l’asbesto e restituire salute, sicurezza e dignità alle persone e all’ambiente.

Nonostante infatti siano trascorsi quasi trent’anni dalla messa al bando dell’amianto (Legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”), i quantitativi di materiali contenenti amianto (MCA) presenti sul territorio italiano si aggirano intorno ai 32 milioni di tonnellate (dati CNR). La gran parte dei quali sono rappresentati dai 2,5 miliardi di metri quadri di coperture – lastre ondulate o piane – in fibrocemento o Eternit.

L’esposizione all’asbesto è la causa di numerose patologie sanitarie: L’OMS e l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), hanno classificato l’amianto come cancerogeno di classe I, senza specificare una soglia minima di rischio. Ciò significa che qualsiasi concentrazione della fibra di amianto, se respirata, può risultare letale per l’uomo, con effetti devastanti a lungo termine.

L’amianto nell’edilizia: a matrice compatta o friabile

L’amianto è un materiale fonoassorbente e termoisolante, economico, facile da produrre, e resistente sia al fuoco che agli agenti chimici corrosivi. In virtù di queste sue capacità era considerato un supermateriale, atto ad essere applicato in misura massiccia, un po’ ovunque.

I materiali contenenti amianto (MCA) presenti negli edifici possono essere divisi, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, in tre grandi categorie:

  • materiali che rivestono superfici applicate a spruzzo o a cazzuola;
  • rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
  • una miscellanea di altri materiali tra cui: pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.

L’amianto nell’edilizia: a matrice compatta o friabile

Un elemento significativo per valutare i rischi per la salute da esposizione all’amianto è rappresentato dalla friabilità dei materiali. I materiali contenenti amianto (MCA) possono infatti essere classificati, in base al d.m. 06/09/1994, come:

  • friabili – materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
  • compatti – materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani ecc.).

L’amianto a matrice compatta, sono quei materiali edili realizzati con una miscela di cemento e fibre di amianto (anche detto fibrocemento o Eternit®) o resinoidi. Le fibre sono fortemente legate in una matrice solida e stabile. Indi per cui, se il manufatto è integro e in buono stato di conservazione, non rappresenta un pericolo per la salute. Solo se danneggiato da anni di esposizione agli agenti atmosferici o per opera dell’uomo, può rilasciare fibre nell’aria ed essere pericoloso.

L’amianto a matrice friabile sono quei prodotti dove le fibre sono libere o debolmente legate, perciò i materiali possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione delle dita. Ne consegue che rappresentano un grave pericolo, essendo naturalmente predisposti allo sgretolamento con conseguente rilascio delle fibre. Tra questi sono da annoverare: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

I requisiti delle imprese di bonifica

Qualsiasi intervento sui materiali contenenti amianto deve essere effettuato da impresa specializzata iscritta all’albo nazionale apposito.

Albo gestori ambientali bonifica amianto

Prima di affidare i lavori, il committente, proprietario o l’avente titolo del fabbricato ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, richiedendo (art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.):

  • iscrizione alla camera di commercio, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
  • DVR (documento di valutazione dei rischi)
  • DURC (documento unico di regolarità contributiva)
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

Le imprese di bonifica di siti e beni contenenti amianto devono essere iscritte allo specifico “albo nazionale gestori ambientali”, alla categoria 10, che distingue in due sottocategorie la matrice di amianto da trattare:

  • amianto compatto: Categoria 10 A
  • amianto friabile: Categoria 10 B

L’iscrizione alla categoria 10 B permette all’impresa di poter operare anche sulle attività relative alla 10A.

Questo perché l’amianto a matrice friabile è più delicato e richiede un coinvolgimento maggiore di uomini, mezzi, costi e attenzioni particolari rispetto al fibrocemento (o eternit), a matrice compatta.

I materiali in cemento-amianto (anche noti come fibrocemento o eternit), soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi nel settore edilizio.

Metodi di bonifica delle coperture in amianto

I metodi di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA), previsti dalla legge n.257 del 1992 e dal relativo decreto ministeriale 6 settembre 1994, comportano interventi specializzati, che molto spesso per l’alto costo richiesto non vengono effettuati con tempismo. Consistono in:

  1. rimozione
  2. incapsulamento
  3. confinamento

Questi metodi sono applicabili trasversalmente sia agli MCA a matrice compatta o friabile, sebbene, per quest’ultimi l’incapsulamento è sconsigliato perché, aumentando il peso strutturale, ne aggrava la naturale tendenza al deterioramento.

Metodi di bonifica amianto: rimozione, incapsulamento, confinamento

Ai fini dell’individuazione della corretta procedura di bonifica bisogna valutare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto. Il dm 6 settembre 1994 riporta una serie di indicatori, utili alla stima dello stato di degrado dei manufatti:

  • la friabilità del materiale;
  • lo stato della superficie ed in particolare l’evidenza di affioramenti di fibre;
  • la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
  • la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, grondaie, ecc;

Lo stesso decreto fornisce il diagramma di flusso del processo di valutazione dello stato dei materiali contenenti amianto e della relativa scelta del metodo di bonifica più appropriato.

Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica dei manufatti contenenti amianto (dm 6/9/1994)
Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica dei manufatti contenenti amianto (dm 6/9/1994)

Ad oggi esistono specifici algoritmi per il calcolo dello stato di degrado delle coperture in cemento amianto (c.d. Amleto, è usato dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, etc.), che tengono conto di ulteriori fattori e delle condizioni ambientali al contorno (anno di messa in posa, presenza di luoghi ad elevata frequentazione, prossimità di abitazioni, etc.).

Nel caso di lavorazioni in presenza di amianto, oltre agli elaborati concernenti la sicurezza in cantiere (DVR, PSC, POS), è necessario predisporre un piano di lavoro (Pdl) con le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

Rimozione dell’amianto

La rimozione è quell’operazione da condursi salvaguardando l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento:

  • smontaggio,
  • sollevamento,
  • primo imballaggio (possibilmente in quota),
  • messa a terra con idoneo mezzo meccanico,
  • secondo e definitivo imballaggio.

Le lastre vanno rimosse utilizzando esclusivamente utensili manuali o attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione a filtri assoluti. Prima di qualsiasi manipolazione, onde limitare la dispersione delle fibre nell’aria, le lastre devono essere inumidite, cospargendo ambo le superfici, con prodotti incapsulanti, mediante pompe a bassa pressione e rimosse ancora umide.

Metodi di rimozione dell’amianto
Rimozione delle lastre di copertura in amianto (o eternit)

In caso di coperture di notevole estensione, si deve operare per lotti di limitate dimensioni tali da agire sempre ad umido. Eventuali pezzi acuminati e taglienti devono essere sistemati in modo da evitare la rottura degli imballaggi ed i rifiuti in frammenti minuti, ivi compresi i residui presenti nei canali di gronda, devono essere raccolti al momento e racchiusi in sacchi o fusti immediatamente sigillati.

La rimozione comporta la produzione di notevoli quantità di Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) da dover smaltire in apposite discariche. Come si può ben capire, non è una soluzione definitiva al problema: il percolato può contenere agenti acidificanti o corrosivi in grado di dissolvere parzialmente le fibre e disperderle nuovamente nell’ambiente.

Nel caso di interventi di rimozione e demolizione di amianto, sia a matrice compatta che friabile, le imprese sono tenute (art. 256, d.lgs. 81/08) a presentare uno specifico Piano di lavoro amianto all’Organo di vigilanza (Ausl) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Il piano contiene le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

Incapsulamento dell’amianto

L’incapsulamento costituisce un rischio molto basso per i lavoratori, perché consiste nel trattare il materiale con prodotti penetranti o ricoprenti (detti prodotti incapsulanti) in grado di inglobare le fibre e costituire una pellicola protettiva sulla superficie.

L’incapsulamento è effettuato mediante:

  • prodotti impregnanti (che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia)
  • prodotti ricoprenti (che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto, additivati anche con pigmenti e sostanze che incrementano la resistenza agli agenti atmosferici).

Generalmente i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l’impiego di entrambi i prodotti.

Incapsulamento di una copertura in cemento-amianto (o eternit)
Incapsulamento di una copertura in cemento-amianto (o eternit)

L’incapsulamento richiede operazioni preliminari di pulizia della superficie del manufatto, attraverso l’aspirazione e la rimozione di tutti i frammenti e delle parti distaccate dal substrato, al fine di garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con pompe a bassa pressione.

È il trattamento consigliato dalla normativa per i materiali poco friabili di tipo cementizio. I tempi dell’intervento risultano contenuti. Non richiede l’applicazione di materiale sostitutivo e non produce rifiuti. Occorre verificare periodicamente l’efficacia dell’incapsulamento che, se danneggiato o deteriorato, va ripetuto.

Confinamento (o sovracopertura) dell’amianto

L’operazione di confinamento (o sovracopertura, nel caso di tetti in eternit) è realizzata installando una barriera solida (rivestimento) che separa l’amianto dalle aree occupate dell’edificio, ovvero una nuova copertura al di sopra di quella in eternit, che viene lasciata al suo posto. Questa metodica è utilizzabile solo se la struttura portante è in grado di sopportare il carico aggiuntivo costituito dal nuovo involucro.

L’installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura che, se non eseguite correttamente, potrebbero liberare fibre.

Detta tecnica è consigliata quando la superficie inferiore della copertura in cemento amianto risulta confinata.

Confinamento (o sovracopertura) di un tetto in cemento amianto o eternit
Confinamento (o sovracopertura) di un tetto in cemento amianto o eternit (fonte: FIBRAL di Alubel)

Nel caso di interventi di confinamento o sovracopertura occorre sempre attivare uno specifico “Programma di manutenzione e controllo” atto a verificare l’efficacia e l’integrità degli stessi interventi ed a mantenere la barriera installata in buone condizioni nel tempo.

I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile e giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere eventualmente contaminate.

Nel caso di attività di bonifica realizzate mediante confinamento/sovracopertura o incapsulamento, le imprese addette alla bonifica sono tenute (art. 250, d.lgs. 81/08) a presentare una notifica all’Organo di vigilanza (Ausl) prima dell’inizio dei lavori.

Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale (DPC e DPI)

Ai sensi del d.lgs. 81/08, in siti con presenza di MCA è necessario adottare Dispositivi di protezione collettiva (DPC) ed individuale (DPI), definiti a seguito della valutazione dei rischi sito specifica.

I dispositivi di protezione, sia collettiva (DPC) che individuale (DPI) sono finalizzati a minimizzare i rischi di inalazione delle fibre di amianto. Il Datore di Lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi (art. 249 – D.Lgs. 81/08) connessi al tipo di lavoro da svolgere e di fornire, ad ogni operatore, gli appositi dispositivi di protezione individuale in modo da evitare sia l’inalazione delle fibre che il trasporto delle stesse fuori dall’area di lavoro.

Bonifica copertura amianto eternit

Preliminarmente a qualsiasi attività di bonifica bisogna prevedere come misura di prevenzione la delimitazione dell’area di cantiere, con affissione di idonea cartellonistica antintrusione e pericolo di inalazione di fibre di amianto. La bonifica delle coperture in cemento amianto comporta oltre al rischio specifico legato all’amianto, anche quello di caduta dall’alto per sfondamento delle lastre. Devono dunque essere adottati idonei DPC quali paratie, reti anticaduta, linee vita, ancoraggi o ponteggi metallici fissi, ponteggi mobili su ruote, piattaforme autosollevanti, etc. In caso di camminamento lungo le coperture, devono essere realizzate idonee opere provvisionali atte a garantirne la calpestabilità.

Rimozione amianto: obbligo DPI

Per la tutela della salute degli operatori del settore è obbligatorio l’uso di specifici DPI di terza categoria, destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. In particolare, si consiglia per la bonifica delle coperture l’utilizzo di:

  • Maschere filtranti monouso FFP3, o semimaschere con uno o più filtri P3 o, in caso di coperture particolarmente ammalorate, maschere pieno facciali. Essi vanno indossati sotto il copricapo della tuta (la maschera è l’ultimo DPI da togliere nella fase di svestizione a fine turno). Barba, baffi, basette lunghe e pelle non rasata possono ostacolare la perfetta aderenza tra i DPI ed il viso.
  • Guanti e tute in tessuto non tessuto di III categoria, tipo 4-5 o similari a perdere (con cappuccio da indossare sotto il casco da cantiere, cuciture rivestite, bande di copertura autoadesive applicate in corrispondenza del collo e del tronco). I guanti devono essere sigillati con nastro adesivo ai polsini della tuta.
  • Stivali in gomma o scarpe alte antinfortunistiche, da indossare al di sotto dei pantaloni della tuta e da sigillare con nastro adesivo. Si sconsiglia l’utilizzo di copriscarpe in tessuto non tessuto in ambiente outdoor, in quanto ivi si lacerano facilmente ostacolando il procedere dell’operatore e non garantendo la tenuta.

Per questi dispositivi di protezione individuale, oltre all’attività d’informazione e formazione, è obbligatorio prevedere per gli utilizzatori un adeguato addestramento.

Gestione dei rifiuti contenenti amianto (RCA)

I rifiuti contenenti amianto (RCA) hanno due possibilità di gestione. Possono essere:

  • smaltiti in discariche (secondo le modalità indicate dai D.Lgs. 36/2003 (Allegato I), D.M. 13/3/2003, D.M. 3/8/2005, D.M. 27/9/2010 (Allegato II) o
  • avviati a recupero (secondo le modalità indicate dal D.M. 248/2004 (Allegato III).

L’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) – che riporta l’elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE relativa al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) – considera i rifiuti contenenti amianto come “pericolosi” e li identifica con un asterisco «*».

Rifiuti pericolosi amianto codice CER
Codici C.E.R. identificativi dei rifiuti contenenti amianto (Dlgs 152/2006)

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti prodotti, il decreto ministeriale 27 settembre 2010, prevede che i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti a smaltimento definitivo in discarica:

a) per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

b) per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata:

  • per i rifiuti individuati dal codice dell’Eer 17.06.05*;
  • per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal dm 248/2004, e con valori conformi a quelli indicati nel D.M. 27 settembre 2010 (tabella 1 dell’allegato 2)
Criteri smaltimento rifiuti amianto
Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati (Tab.1, all. II, DM 27/12/2010)

Solo i materiali da costruzione contenenti amianto in matrice compatta (CER 17.06.05*), possono essere conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi, mentre le restanti categorie, di solito in matrice friabile, vanno smaltite esclusivamente in discariche per rifiuti pericolosi.

L’Allegato 2 del D.M. del 27/9/2010 stabilisce, tra l’altro, che i rifiuti di amianto o contenenti amianto conferiti in discarica debbano essere depositati in apposite celle dedicate, coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee.

Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei rifiuti contenenti amianto abbancati. Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale appropriato e con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore, aventi consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire. La messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero e costruire un’adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Deve essere anche predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei RCA all’interno della discarica o dell’area,
ed interdetta l’esecuzione di opere di escavazione ancorché superficiale.

Si ricorda inoltre che i DPI contaminati da amianto utilizzati per tali bonifiche devono essere classificati con il codice C.E.R. “15.02.02* “Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose”, confezionati separatamente dai RCA prodotti ed avviati alle medesime destinazioni.

Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale è sempre più problematico per la difficoltà a rendere sostenibile la creazione di nuove discariche dedicate e le difficoltà economiche che i gestori di discariche dovrebbero sopportare per l’adeguamento alla nuova normativa.

L’Italia con il Piano Nazionale Amianto del 2013, evidenzia “la drammatica carenza di siti di smaltimento sul territorio nazionale, che pone, con forza, un duplice ordine di priorità. Da un lato è necessario promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento. Dall’altro è necessario superare le lacune della pianificazione regionale e le difficoltà che a livello territoriale e nazionale ostacolano o, quantomeno, rallentano la realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti”.

Incentivi fiscali per la bonifica dell’amianto

I lavori di bonifica dell’amianto possono beneficiare del bonus per la ristrutturazione edilizia al 50% mentre, per quanto concerne il superbonus al 110% valido per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, non esiste una voce ad hoc relativa ai costi per lo smaltimento e bonifica dell’amianto.

Incentivi fiscali per la bonifica dell’amianto

Ricordiamo però che, aldilà degli incentivi fiscali nazionali, esistono appositi contributi economici locali, stanziati da regioni, comuni e provincie, di cui possono beneficiare i cittadini che si fanno carico degli oneri delle attività di bonifica.

Infine c’è l’INAIL che mette a disposizione delle imprese (Bando Isi 2020), ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di commercio, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di euro 2.000,00 ed un massimo di euro 50.000,00.


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