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Piano Casa 1. Obiettivi Lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali hanno definito in data 31 marzo 2009 un ACCORDO volto al rilancio dell’economia e per rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie. Tale accordo prevede che le Regioni s’impegnino entro 90 giorni ad approvare proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi, in un’ottica di semplificazione e rapidità dell’attuazione degli interventi: – Regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica; – Disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l’autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento; – Introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale. La natura straordinaria dei provvedimenti regionali non dovrebbe superare i 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni. Sulla base degli indirizzi generali, ogni regione può emanare Leggi che seguano le linee generali di tali indirizzi riducendoli, confermandoli o ampliandoli. 2. Finalità Tra le finalità previste dalla manovra “piano casa”, possiamo annoverare una importante occasione sia per rilanciare molti settori del comparto dell’edilizia, sia per consentire di rinnovare buona parte del patrimonio edilizio esistente. Infatti, molti edifici realizzati in un recente passato risultano fatiscenti e non più consoni alle esigenze dei cittadini ed agli obiettivi del comfort abitativo dando, nel contempo, una efficace risposta alle esigenze di molte famiglie. 3. Disposizioni applicative La realizzazione degli interventi edilizi, relativi al “piano casa”, possono avvenire mediante l’ampliamento o la sopraelevazione degli edifici monofamiliari o anche bifamiliari del patrimonio edilizio esistente, ovvero interventi di ristrutturazione di edifici fatiscenti, mediante la demolizione totale o parziale, e la loro ricostruzione. Nella ricostruzione si possono realizzare nuovi volumi o nuove superfici, in aggiunta a quelli preesistenti. Ove possibile, l’ampliamento deve essere realizzato contiguo al fabbricato esistente, tranne i casi in cui materialmente, tecnicamente o giuridicamente non risulti attuabile. Negli edifici composti da una pluralità di unità immobiliari, l’ampliamento può essere richiesto separatamente per ognuna di esse. La progettazione degli ampliamenti in edifici condominiali deve rispettare le norme che disciplinano il condominio. Devono inoltre essere rispettati i limiti di aumento del volume o della superficie preesistente, previsti dalle singole norme regionali. Restano comunque escluse dalle deroghe le norme sulle distanze (codice civile, decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblicitari o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”). Restano escluse anche dalle deroghe le norme ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308; dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156; dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157; dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62; e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63. Devono essere rispettate, inoltre, le norme antisismiche. 4 Agevolazioni strategiche Le norme del “piano casa” permettono agevolazioni in termini di volumi nel caso di edifici residenziali ed assimilati, o di superfici in caso di edifici non residenziali. Una ulteriore agevolazione è rivolta al rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, attraverso l’uso di tecniche costruttive secondo criteri della sostenibilità ambientale o delle fonti energetiche rinnovabili. Per gli edifici monofamiliari o anche bifamiliari, si possono realizzare gli ampliamenti o sopraelevazioni degli edifici esistenti, nei seguenti limiti: – 20% del volume degli edifici destinati ad uso residenziale o delle destinazioni assimilate al residenziale, salvo diversa disposizione regionale; – 20% della superficie coperta degli edifici adibiti ad uso non residenziale, salvo diversa disposizione regionale. Per interventi di ristrutturazione di edifici fatiscenti, mediante la demolizione e integrale ricostruzione di edifici mono o bi familiari, nella ricostruzione si possono realizzare nuovi volumi o nuove superfici, in aggiunta a quelli preesistenti, nei seguenti limiti: – 30% del volume degli edifici destinati ad uso residenziale o delle destinazioni assimilate al residenziale, salvo diversa disposizione regionale, – 30% della superficie coperta degli edifici adibiti ad uso non residenziale, salvo diversa disposizione regionale. Nel caso di demolizione e di ricostruzione che avvengono con utilizzo delle tecniche costruttive di sostenibilità ambientale o che prevedono l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, si possono realizzare nuovi volumi o nuove superfici, sempre in aggiunta a quelli preesistenti, nei seguenti limiti: – 35%del volume degli edifici destinati ad uso residenziale o delle destinazioni assimilate al residenziale, salvo diversa disposizione regionale; – 35% della superficie coperta degli edifici adibiti ad uso non residenziale, salvo diversa disposizione regionale. 5 Recepimenti regionali del piano casa 6. Piano Casa per singola Regione Piano Casa Regole Comuni a tutte le L. R. DESTINAZIONE D’ USO RESIDENZIALE: Tutti i provvedimenti sono rivolti all’edilizia di uso residenziali, ma non solo (ad esempio la regione Liguria include gli edifici ad uso socio-assistenziale e socio-educativo) CENTRI STORICI: Non è consentito attuare quanto previsto nel piano casa in aree protette dei centri storici, salvo deroghe (es. Regione Liguria e Provincia di Trento) SANZIONI Tutti i provvedimenti prevedono sanzioni basate su regolamenti esistenti in materia di repressione degli abusi edilizi 7. Elenco dei lavori Per costruire un nuovo garage in cortile serve la DIA o il permesso di costruire? E per rifare la facciata si può procedere senza bisogno di autorizzazione? Dalla “a” di ampliamento alla “v” di veranda, ecco un elenco degli interventi più frequenti di ristrutturazione e modifica degli edifici. Per ognuno dei possibili lavori è indicata la disciplina generale nazionale con le eventuali novità introdotte dalle normative locali sul piano casa. Inoltre, sono riportati i titoli abilitativi richiesti e le opzioni dei proprietari, salvi ovviamente i vincoli ambientali, paesaggistici e storico – artistici, le norme igienico – sanitarie e quelle antisismiche, oltre a quelle in tema di prevenzione degli incendi e degli infortuni. AMPLIAMENTO La realizzazione di nuovi locali tramite la demolizione e la costruzione di pareti esterne richiede il permesso di costruire o la Dia secondo la legislazione regionale. Se realizzato in ambito condominiale, inoltre, serve l’autorizzazione dell’assemblea. PIANO CASA. In l’ampliamento è l’intervento classico (assieme alla sostituzione edilizia) agevolato dal piano casa. Attraverso la deroga concessa dalle varie leggi regionali è possibile superare i limiti di edificabilità fissati dai piani regolatori comunali, procedendo di norma con la Dia. Da notare che l’ampliamento può anche consistere nell’utilizzo di spazi autorizzati senza la permanenza di persone, compresi i volumi tecnici (come il locale caldaia). In questo caso, ovviamente, il volume tecnico deve esistere alla data considerata dalla legge regionale. L’ampliamento, inoltre, può consistere nella realizzazione di soppalchi e interpiani nei locali dotati di adeguata altezza. ANDRONE Il rifacimento dell’androne con caratteristiche uguali a quelle preesistenti non richiede autorizzazioni. PIANO CASA. In diversi piani regolatori comunali, gli androni non costituiscono volumetria (secondo il lessico degli architetti “non cubano”) perché destinati alla presenza saltuaria delle persone. L’intervento che ricavi nell’androne spazi abitabili costituisce in tali casi un ampliamento,che potrà avvalersi della deroga riconosciuta dalle previsioni regionali, con le necessarie autorizzazioni condominiali. BAGNO Può avvenire senza necessità di autorizzazioni la riparazione e la sostituzione di tutti gli apparecchi sanitari, tubazioni e piastrelle all’interno del servizio igienico, compresa la sostituzione della vasca da bagno con il piatto doccia e viceversa. BALCONI O LOGGE La riparazione non necessita di autorizzazioni, se avviene rispettando le caratteristiche preesistenti, anche in caso di sostituzione di parapetti e ringhiere. Ci vuole invece la Dia per la nuova costruzione o il rifacimento con caratteristiche diverse. PIANO CASA. Secondo diversi piani regolatori le logge, in alcuni casi, compongono la volumetria dell’immobile. La loro realizzazione potrà dunque godere della deroga concessa dal piano casa, nei limiti previsti dalla legislazione regionale, qualora l’edificio abbia già sfruttato l’indice edificatorio previsto dal piano. Nei comuni in cui le logge non fanno volumetria, l’ampliamento in deroga potrà essere sfruttato, sempre nei limiti consentiti dalle varie leggi regionali, per chiudere la loggia e farne un locale abitabile. BARACCHE E DEPOSITI La manutenzione e il rinforzo di baracche esistenti non richiede autorizzazioni. Serve invece la Dia per costruire o rifare da zero una baracca. Se poi nel locale (ad esempio una legnaia o un deposito biciclette) è prevista la permanenza anche saltuaria di persone, in alcune regioni serve il permesso di costruire. PIANO CASA. Le baracche con permanenza di persone fanno volumetria. Pertanto, se l’indice edilizio fosse esaurito la creazione o l’ampliamento potranno godere della deroga prevista dal piano casa secondo le previsioni e nei limiti regionali. Molte leggi regionali prescrivono che l’ampliamento sia in contiguità con l’edificio principale. BOX AUTO O GARAGE Per le riparazioni e la sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni e caratteristiche non occorre alcuna autorizzazione. Serve la Dia per le nuove costruzioni nel sottosuolo o su area di pertinenza con vincolo di pertinenzialità alla resistenza. PIANO CASA. Secondo diversi piani regolatori i box – specie oltre una certa quantità – compongono la volumetria dell’immobile. La loro realizzazione potrà dunque godere della deroga concessa dal piano casa, nei limiti previsti dalla legislazione regionale, anche qualora l’edificio abbia già sfruttato l’indice edificatorio previsto dal piano. CAMBIO D’USO Cambiare la destinazione d’uso di un’unità immobiliare senza eseguire opere edilizie è soggetto alle legislazioni regionali che in genere non richiedono autorizzazioni se si resta nella categoria (residenziale, produttiva, servizi) di appartenenza. Comunque bisogna provvedere alla variazione catastale e segnalare all’ufficio comunale competente la variazione ai fini della tassa rifiuti. Se però il cambio comporta la permanenza di persone in locali autorizzati per usi accessori (come ripostigli o magazzini) si ha un ampliamento soggetto a permesso di costruire (o a Dia secondo la legislazione regionale) che è possibile solo ove l’edificio non abbia completamente sfruttato l’indice edificatorio dell’area. Se il cambio d’uso avviene con opere edilizie, serve la Dia. PIANO CASA. Il cambio d’uso che introduca destinazioni con permanenza di persone in locali autorizzati per usi accessori potrà godere della deroga concessa dai piani casa qualora la volumetria dell’edificio abbia già esaurito l’indice di zona. Quasi tutti i piani casa non consentono il cambio di destinazione. CANTINE Gli interventi sulle cantine richiedono la Dia quando comportano opere esterne, anche interrate, con modifiche alle caratteristiche delle pareti. PIANO CASA. Le cantine non costituiscono quasi mai volumetria dell’edificio. L’intervento anche senza opere che ne muti l’uso, introducendo destinazioni con permanenza di persone, costituisce un ampliamento che potrà godere della deroga concessa dai piani casa qualora la volumetria dell’edificio abbia già esaurito l’indice di zona. Devono comunque essere rispettati i requisiti igienico sanitari di legge e regolamento, mai derogati dal piano casa. CAPANNONI Riparazioni e interventi di manutenzione che comportano una variazione delle caratteristiche dell’edificio, e quindi anche un ampliamento, richiedono la Dia, mentre per le nuove costruzioni in alcune regioni serve il permesso di costruire (in altre la Dia). PIANO CASA. I piani casa regionali si rivolgono principalmente all’edilizia residenziale, tuttavia alcune leggi consentono la demolizione e la sostituzione edilizia anche all’edilizia predittiva, ai capannoni: si pensi al Veneto e, per casi particolari, al Lazio, al Piemonte e alla Lombardia. CENTRALE TERMICA La riparazione della centrale termica può avvenire senza bisogno di autorizzazioni, purché vengano conservate le caratteristiche precedenti (materiali e sagoma, se all’esterno). PIANO CASA. L’efficienza energetica è condizione per accedere alla deroga prevista dal piano casa, gli interventi sugli impianti di riscaldamento sono dunque molto importanti. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Demolire e ricostruire un edificio, con l’aggiunta di un ampliamento, richieda la Dia. PIANO CASA. La sostituzione edilizia, ovvero l’intervento di demolizione e ricostruzione, anche non fedele, con aumento di volumetria e in deroga alle previsioni quantitative dei piani regolatori è forse l’intervento più interessante dei vari piani casa regionali, ai cui commenti si rinvia. DEPOSITO BOMBOLE E’ un volume tecnico che deve essere sempre all’esterno dell’edificio e rispettare le norme di sicurezza. In caso di nuova costruzione o rifacimento serve la Dia. FACCIATA Il rifacimento della facciata, anche integrale, non richiede titoli edilizi, purché rimangano uguali i materiali e i prospetti. Non richiede titolo particolari neppure l’esecuzione di accessori tecnici, quali uno sfiatatoio per il gas. INFISSI La riparazione o la sostituzione degli infissi non richiede autorizzazione se avviene mantenendo la sagoma invariata, anche se si cambia materiale (ad esempio, passando da alluminio a PVC). Serve invece la Dia quando la nuova installazione o la sostituzione altera i prospetti. PIANO CASA. L’efficienza energetica è condizione per accedere alla deroga prevista dal piano casa, gli interventi sugli infissi sono spesso decisivi per raggiungere i limiti di fabbisogno annuo di energia imposti dalle leggi regionali. LASTRICO SOLARE Il rifacimento del lastrico solare, anche cambiando i materiali, non richiede autorizzazioni particolari. PIANO CASA. Il lastrico solare è spesso il luogo ove è più facile collocare le volumetrie aggiuntive consentite dal piano casa. Attenzione però alle limitazioni derivanti dalle regole sul condominio e sulle distanze, entrambe inderogabili. LOCALI RIFIUTI Non serve l’autorizzazione per le riparazioni murarie varie senza modificarne le dimensioni o la variazione interna dei tavolati. Né serve per le opere murarie comportanti modifiche distributive interne. È necessaria la Dia per la nuova formazione del locale per la raccolta rifiuti esterno (volume tecnico). PIANO CASA. I locali rifiuti generalmente non costituiscono volumetria, la loro realizzazione non necessita dunque della deroga prevista dalle previsioni regionali. Per converso, costituisce ampliamento, e potrà sfruttare gli incentivi del piano casa, l’utilizzo di tali spazi per le destinazioni con permanenza di persone. PARETI INTERNE E MURI ESTERNI La demolizione, la costruzione o lo spostamento di una parete interna, se non si genera un organismo edilizio nuovo (cioè un complesso di volumi e spazi diverso), non necessita di autorizzazioni. Serve, invece, la Dia in caso di demolizione e ricostruzione di una parete esterna che alteri la sagoma. PIANO CASA. La demolizione di una parete divisoria per inglobare nell’abitazione uno spazio senza permanenza di persone (ripostiglio, locale tecnico o deposito) può costituire ampliamento realizzabile attraverso la deroga prevista dal piano casa. PASSO CARRAIO Per la realizzazione di un nuovo passo carraio o per le modifiche di accesso a quello preesistente, incidendo sui prospetti, serve la Dia. PAVIMENTAZIONE Non serve l’autorizzazione per il rifacimento della pavimentazione esterna con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti. Se, invece, si tratta di una nuova pavimentazione della sostituzione della preesistente modificando dimensioni e materiali (fatto salvo il rapporto filtrante eventualmente previsto dal regolamento locale) bisogna presentare una Dia. Per la pavimentazione interna non c’è bisogno di autorizzazioni. PIANEROTTOLO Per il rifacimento delle pensiline conservando la sagoma preesistente non serve l’autorizzazione. In caso di nuova costruzione o di sostituzione con un’altra avente sagoma, materiali diversi da quelli preesistenti, in quanto di pertinenza, serve la Dia. PENSILINE PER AUTO O USI DIVERSI Nessuna autorizzazione è necessaria per la riparazione della struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno). Se la riparazione viene eseguita con dimensioni diverse da quelle preesistenti serve la Dia. PIANO CASA. Le scale e le aree di sbarco degli ascensori non sono generalmente considerate volumetria dai regolamenti locali. Di conseguenza la loro incorporazione in un appartamento costituisce ampliamento che può essere consentito dai piani casa regionali ma esige un consenso dei condomini. PORTE Non serve alcuna autorizzazione per piccole demolizioni di porzioni di pareti interne per allargare una porta interna, così come per spostare o aprire una porta interna nella stessa unità immobiliare o per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o aperture sul pianerottolo interno. Per interventi sulla facciata – apertura, chiusura e modifiche a qualsiasi apertura delle finestre, porte, vetrine esterne dell’edificio, è necessario un titolo edilizio (Dia) e l’assenso del condominio. PORTICATO O PERGOLATO Serve la Dia per la nuova costruzione di pertinenza di una struttura principale. La dichiarazione è necessaria anche in caso di porticato non pertinenziale e/o chiuso con vetrate anche scorrevoli. PIANO CASA. La conversione di questi spazi in locali abitabili costituisce ampliamento, che può essere assentito anche in deroga alle previsioni dei regolamenti locali, nei limiti delle leggi regionali sul piano casa. POSTI MACCHINA In caso di delimitazione di spazi come posto macchina, senza opere edilizie, non c’è bisogno di una autorizzazione. PIANO CASA. Molte disposizioni regionali (ad esempio Lombardia, Abruzzo) esigono la disponibilità di posti auto pertinenziali aggiuntivi è condizione per avere accesso agli incentivi del piano casa. PREFABBRICATO Per la riparazione e l’irrobustimento della struttura senza modificare sagoma, materiali preesistenti non serve alcuna autorizzazione. Serve la Dia, invece, per la nuova costruzione appoggiata al suolo, con altezze interne inferiori a quelle per l’uso abitativo (2,70 metri), utilizzate per ricovero attrezzi agricoli o similari (purché non in contrasto con il Prg), in quanto pertinenza. La dichiarazione di inizio attività serve anche nel caso di prefabbricati con le altezze siano superiori a 2,70 metri, adibiti a deposito e altre attività varie, con permanenza di persone, anche saltuaria, non in contrasto con il Prg. RECINZIONI Per le recinzioni in ferro o muratura, in caso di riparazioni o sostituzioni conservando caratteristiche (sagoma, materiali) preesistenti, non serve l’autorizzazione. È, invece, necessaria l’autorizzazione per l’installazione di una nuova recinzione o per la sostituzione di quella preesistente con caratteristiche (sagoma, materiali) diverse (attenzione al rapporto illuminante). RIPOSTIGLI INTERNI La riparazione o il rifacimento conservando posizione e dimensioni preesistenti non richiede alcuna autorizzazione. Lo stesso vale per la formazione di un nuovo ripostiglio, al piano o in quota o per la sostituzione di quello preesistente con dimensioni e/o posizione diversa. PIANO CASA. I ripostigli in genere non costituiscono volumetria, la loro realizzazione non necessita dunque della deroga prevista dalle previsioni regionali. Per converso, costituisce ampliamento, e potrà sfruttare gli incentivi del piano casa, l’utilizzo di tali spazi per le destinazioni con permanenza di persone. SCALA Non serve alcuna autorizzazione per la riparazione della scala interna o esterna conservando pendenza, sagoma e posizione preesistenti, né per una nuova installazione o la sostituzione con altra interna modificando pendenza o posizione rispetto a quella preesistente. Il collegamento con piano sovrastante o sottostante che viene accorpato va fatto dopo aver fatto una Dia. Serve la dichiarazione di inizio attività per la nuova installazione o la sostituzione con altra avente pendenza, posizione, dimensioni, materiali diversi da quelli preesistenti, con alterazione della sagoma o del prospetto dell’edificio. PIANO CASA. La realizzazione di una scala per inglobare nell’abitazione uno spazio senza permanenza di persone nel sottotetto può costituire ampliamento realizzabile attraverso la deroga prevista dal piano casa. Le scale esterne, secondo i regolamenti locali, generalmente non costituiscono volumetria, la loro realizzazione non necessita dunque della deroga prevista dalle previsioni regionali sul piano casa. SERRA (SU TERRAZZO) Non serve la Dia se c’è bisogno di riparare e irrobustire conservando caratteristiche preesistenti (materiali, sagoma e posizione). La dichiarazione è invece necessaria per la nuova formazione o la sostituzione con altra avente caratteristiche (materiali, sagoma) e posizione diverse da quelle preesistenti. PIANO CASA. La conversione di questi spazi in locali abitabili costituisce ampliamento, che può essere assentito anche in deroga alle previsioni dei regolamenti locali, nei limiti delle leggi regionali sul piano casa edilizio. SOLETTE La riparazione e il rinforzo, anche con rete elettrosaldata, non necessitano di autorizzazione. L’autorizzazione non serve nemmeno in caso di sostituzione delle strutture orizzontali interne (soletta) con altre, anche in posizione leggermente diversa, purché le altezze rimangano regolamentari (se le altezze diventano non regolamentari l’opera non è ammissibile); la contemporanea sostituzione può condurre ad un caso di ristrutturazione, soggetto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività. PIANO CASA. Qualora l’altezza dei singoli piani sia sufficientemente elevata, è possibile costituire uno o più interpiani, anche senza modificare l’altezza dell’edificio, mediante lo spostamento della quota delle solette. L’intervento, che costituisce nuova superficie utile, può essere realizzato avvalendosi e nei limiti della deroga dei piani casa regionali, ove l’indice volumetrico di zona sia già pienamente utilizzato dall’edificio. SOPPALCO Serve la Dia in caso di nuova formazione di soppalco con altezze regolamentari con permanenza di persone. La riparazione e il rifacimento del soppalco a uso deposito, invece, non richiede autorizzazione. PIANO CASA. L’intervento, che costituisce nuova superficie utile, può essere realizzato avvalendosi e nei limiti della deroga dei piani casa regionali, ove l’indice volumetrico di zona sia già pienamente utilizzato dall’edificio. L’utilizzo per destinazioni con permanenza di persone del soppalco realizzato a uso deposito dà luogo a un ampliamento e può essere realizzato avvalendosi e nei limiti della deroga dei piani casa regionali, ove l’indice volumetrico di zona sia già pienamente utilizzato dall’edificio. Attenzione: vanno sempre e comunque rispettati i requisiti igienico – sanitari, tra cui i rapporti di aero illuminazione. SOPRALZO Per la formazione di sopralzo per ricavare un volume tecnico, in quanto pertinenza, è necessaria la Dia. Per la formazione di sopralzo per uso abitativo con opere edilizie serve una Dia o un permesso di costruire, a seconda della disciplina regionale. PIANO CASA. La creazione di un nuovo piano avente destinazione con permanenza di persone può essere realizzato avvalendosi e nei limiti della deroga dei piani casa regionali, ove l’indice volumetrico di zona sia già pienamente utilizzato dall’edificio. SUDDIVISIONI UNITA’ IMMOBILIARI Bisogna avere una Dia per la suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità. PIANO CASA. Alcune regioni limitano la possibilità che agli ampliamenti casa si accompagni l’incremento del numero delle unità immobiliari. L’Emilia Romagna e la Toscana impongono che le unità aggiuntive abbiano superficie utile lorda non inferiore a 50 metri quadrati. L’Abruzzo richiede che venga reperita la dotazione a parcheggi a distanza non superiore a 250 metri. SOTTOTETTO Quando si interviene su sottotetti, soffitte o abbaini non c’è bisogno di alcuna autorizzazione per questi lavori: riparazione o rifacimento pareti divisorie esistenti, senza modificarne la posizione; sostituzione di apparecchi sanitari, piastrellatura, sostituzione di porte interne ed esterne; sostituzione dei lucernari, conservando per le parti esterne e le caratteristiche preesistenti (materiali e sagoma) e mantenendo la destinazione d’uso precedente. Non serve autorizzazione neppure per la riparazione o il rifacimento di pareti divisorie, modificando la posizione precedente (rispettando il rapporto aeroilluminante) e per la sostituzione di apparecchi sanitari e porte interne, anche con caratteristiche e posizioni diverse da quelle precedenti. Per il cambio di destinazione d’uso dei locali (già autorizzati con permanenza di persone), anche senza esecuzione di opere, la legislazione regionale a seconda dei casi chiede la Dia, una semplice comunicazione o nessuna autorizzazione. In condominio serve anche l’assenso dell’assemblea. La trasformazione del sottotetto in abitazione, cioè la creazione di un’unità immobiliare abitabile tramite l’esecuzione di opere edilizie varie, richiede il pagamento degli oneri di concessione e il permesso di costruire (o la Dia). PIANO CASA. I sottotetti generalmente non sono autorizzati per l’uso abitativo, pertanto la loro trasformazione (anche senza opere) comporta un aumento di superficie utile. Le regioni con proprie leggi hanno disposto il recupero dei sottotetti esistenti a uso abitativo purché gli stessi soddisfino determinate altezze interne medie e minime. L’intervento che converta i sottotetti alla destinazione abitativa è dunque qualificabile come ampliamento e potrà godere della deroga prevista dalle previsioni regionali per il piano casa, anche a prescindere dalle disposizioni specifiche approvate da alcune regioni: la deroga consente infatti di superare i limiti di edificabilità fissati dai piani regolatori comunali che, solitamente, impediscono l’utilizzo dei sottotetti con permanenza di persone. TERRAZZI Se si conservano le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano) la ripartizione o il rifacimento possono essere attuati senza autorizzazione. Quando le caratteristiche cambiano, invece, è necessaria la Dia. PIANO CASA. Secondo alcuni regolamenti locali i terrazzi calpestabili compongono la volumetria di un edificio, specie se superiori a determinate superfici. In tali casi, la realizzazione o la modifica del terrazzo può dar luogo a un ampliamento realizzabile attraverso la deroga prevista dal piano casa, nei limiti delle diverse leggi regionali. TETTOIA La riparazione o il parziale rifacimento (conservando le caratteristiche preesistenti) non richiede alcuna autorizzazione. Per le nuove costruzioni o per il rifacimento totale con caratteristiche (materiali, sagoma) diverse da quelle preesistenti è necessaria la concessione o la Dia. PIANO CASA. Secondo alcuni regolamenti locali le tettoie costituiscono volumetria. Il tali casi, la loro realizzazione da luogo a un ampliamento realizzabile attraverso la deroga prevista dal piano casa, nei limiti delle diverse leggi regionali. Nei casi in cui le tettoie esistenti non costituiscano superficie utile, la loro conversione all’uso residenziale o con permanenza di persone potrà essere realizzata avvalendosi della deroga dei piani casa, secondo le procedure e nei limiti delle singole leggi regionali, ove l’indice volumetrico attribuito all’immobile sia già stato interamente sfruttato. TETTO La riparazione con sostituzione di parte della travatura e tegole o coppi, conservando le caratteristiche precedenti, non richiede autorizzazioni. L’intervento sulle falde, con o senza incremento di volume, richiede la Dia. L’apertura di finestre è generalmente consentita, previa Dia, purché di forma e dimensioni tali da inserirsi correttamente nel disegno dell’edificio esistente. La sostituzione di tutte le falde comporta anche il rispetto delle leggi sul contenimento dei consumi energetici. PIANO CASA. La modifica della conformazione della copertura è un intervento che spesso si accompagna al recupero abitativo dei sottotetti. Così come l’apertura di finestre è spesso condizione necessaria per il recupero abitativo dei sottotetti (alla cui voce si rinvia). TINTEGGIATURA Chi intende ritinteggiare le pareti interne può farlo liberamente. Lo stesso vale per le pareti esterne, anche se nel rifacimento vengono modificati i materiali e/o i colori, senza però alterare i prospetti. UNIONE DI LOCALI O UNITA’ IMMOBILIARI A UN’ALTRA UNITA’ Spostare alcuni locali da un’unità immobiliare ad altra o unire tra loro due unità immobiliari non richiede alcuna autorizzazione, a patto che non vengano alterati i volumi, le superfici o le destinazioni d’uso e non vengano fatte opere esterne. In caso di opere esterne, invece, serve la Dia. PIANO CASA. Qualora il locale da accorpare all’edificio sia stato autorizzato senza la permanenza di persone o comunque non costituisca volumetria, l’unione dà luogo a un ampliamento che, come tale, potrà godere della deroga prevista dal piano casa, nei limiti delle leggi regionali, se la volumetria dell’edificio avesse già sfruttato l’indice edificatorio previsto dal piano regolatore. VANO ASCENSORE ESTERNO Per la riparazione o il parziale rifacimento non serve l’autorizzazione. Anche nel caso di nuova costruzione o di rifacimento interno modificando le dimensioni, sagoma o materiali preesistenti, lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche i lavori possono essere avviati senza autorizzazione. PIANO CASA. Gli ascensori esterni, secondo i regolamenti locali, generalmente non costituiscono volumetria, la loro realizzazione non necessita dunque della deroga prevista dalle previsioni regionali sul piano casa. VERANDA Il rifacimento parziale fatto conservando le caratteristiche (materiali, sagoma) uguali a quelle preesistenti non prevedono autorizzazioni, mentre c’è bisogno della Dia in caso di sostituzione completa o nuova installazione lasciando inalterato l’uso del balcone (non demolendo il muro che dà sul balcone e quindi non aumentando la superficie del locale retrostante). Serve la Dia anche per la nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone, che crea così aumento di superficie lorda di pavimento. PIANO CASA. La realizzazione di verande sui balconi costituisce in genere un ampliamento, che potrà dunque avvenire utilizzando la deroga prevista dal piano casa, nei limiti e alle condizioni stabilite da ciascuna regione. L’intervento deve essere valutato alla luce della disciplina condominiale, non derogata dalle leggi regionali. VOLUMI TECNICI I volumi come centrale termica, idrica, raccolta rifiuti, cavedio, vano scale, vano ascensore e altri similari non necessitano di alcuna autorizzazione se si tratta di interventi interni. C’è, invece, bisogno della Dia se i volumi tecnici sono esterni. PIANO CASA. I volumi tecnici, secondo i regolamenti locali, generalmente non costituiscono volumetria, la loro realizzazione non necessita dunque della deroga prevista dalle disposizioni regionali sul piano casa. Qualora invece il volume tecnico sia convertito in superficie destinata alla presenza continuativa di persone l’intervento dà luogo a un ampliamento e potrà essere realizzato, se l’edificio abbia già interamente sfruttato l’indice volumetrico di Prg, esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabilite da ciascuna regione. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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