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Indice degli argomenti: Quali sono i lavori trainanti del Superbonus 110%: quando rientrano i condizionatori Raffrescare con un sistema radiante a pavimento, parete o soffitto Pompa di calore aria-aria, sia per riscaldamento che raffrescamento Quando i condizionatori rientrano nel Superbonus come intervento trainato Ecobonus, ristrutturazione e mobili Come richiedere il bonus condizionatori Quando i condizionatori rientrano nel Superbonus 110%? Sono in molti a porsi questa domanda e ad avere dubbi a riguardo. Del resto, nell’arco di vita di questa maxi detrazione le perplessità e le incertezze su interventi e criteri non sono mancate. Il Superbonus è stato introdotto dal Decreto Rilancio, in risposta al rallentamento economico dovuto alla pandemia da Covid-19, con l’intenzione di rilanciare il settore edile. Si è introdotta una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici esistenti. Sono state ammesse le spese sostenute dal primo luglio 2020 e la scadenza, per gli edifici unifamiliari, è stata prorogata due volte, prima al 30 giugno 2022 e poi al 31 dicembre 2022, purché siano completati almeno il 30% dei lavori entro settembre. Per i condomini, invece, i termini sono diversi e il Superbonus proseguirà al 110% fino al 31/12/2023, per poi scendere al 70% fino a dicembre 2024 e poi al 65% nel 2025. Per poter beneficiare della maxi detrazione è necessario rispettare alcuni importanti requisiti, tra cui l’esecuzione di almeno uno degli interventi definiti trainanti e il salto di due classi energetiche. Inoltre, il Superbonus può essere applicato solo per gli edifici residenziali, sia per unità immobiliari unifamiliari, che nei condomini. Tornando alla domanda di apertura, poi, è possibile confermare che tra le possibili opere detraibili, soddisfatti i requisiti iniziali, ci sono anche gli impianti per il raffrescamento, per quanto i condizionatori non siano esplicitamente citati nell’elenco degli interventi ammessi. Quali sono i lavori trainanti del Superbonus 110%: quando rientrano i condizionatori Come anticipato, per accedere al Superbonus sono necessari alcuni interventi trainanti, di cui un esempio è la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altre soluzioni impiantistiche centralizzate. Anche se nella maggior parte dei casi l’installazione di un nuovo condizionatore si aggiunge al sistema di riscaldamento esistente, può essere che in sostituzione del generatore esistente si installi un sistema centralizzato che si occupi sia del riscaldamento, che del raffrescamento estivo dell’edificio. In questo caso, l’impianto responsabile della climatizzazione rientra negli interventi considerati trainanti. A questo principale intervento, poi, se ne possono abbinare di ulteriori per l’efficienza energetica, tutti detraibili con la stessa percentuale. Vediamo, ora, quali sono le soluzioni impiantistiche per il raffrescamento, detraibili con il Superbonus 110%, che rientrano proprio in questa casistica. Raffrescare con un sistema radiante a pavimento, parete o soffitto Gli impianti radianti sono ottime soluzioni per distribuire il calore nella propria abitazione in modo efficiente ed efficace. Sono sistemi che lavorano a basse temperature e, per questo, devono essere combinati almeno con una nuova caldaia a condensazione o con una pompa di calore. Se si esegue l’intervento trainante che prevede la sostituzione del generatore termico con un nuovo e più efficiente impianto per la climatizzazione, anche la realizzazione del sistema radiante è detraibile al 110%. Si tratta di una soluzione interessante in quanto, senza dover installare alcun ulteriore impianto, è possibile combinare in un unico terminale sia la funzione di riscaldamento, che quella di raffrescamento. Le spese detraibili, inoltre, sono tutte quelle funzionali alla realizzazione dell’intervento e sono incluse opere come la demolizione del pavimento esistente o la posa in opera della successiva finitura. È sempre un tecnico abilitato ad individuare e definire queste voci di spesa. Pompa di calore aria-aria, sia per riscaldamento che raffrescamento Se l’impianto di riscaldamento esistente viene sostituito da una pompa di calore aria-aria è possibile soddisfare sia le esigenze di riscaldamento invernale, che di raffrescamento estivo. Anche se molte persone sono scettiche sul comfort che si percepisce con un riscaldamento ad aria, la pompa di calore è un’ottima soluzione per climatizzare casa in modo efficiente. Anche i costi di acquisto e installazione sono inferiori rispetto ad altri impianti e assicurano efficienza sia durante l’inverno, che durante l’estate. Per decidere se riscaldare completamente ad aria la propria abitazione è una scelta conveniente e adeguata, è sempre opportuno rivolgersi ad un termotecnico. Quando i condizionatori rientrano nel Superbonus come intervento trainato I climatizzatori non sono esplicitamente inseriti nell’elenco degli interventi ammessi al Superbonus 110%, ma la loro sostituzione può essere inclusa se considerata tra le opere di efficienza energetica. La percentuale di detrazione per tutti questi interventi, già previsti dall’Ecobonus, viene infatti elevata in automatico al 110%. Ma per comprendere se un condizionatore può davvero rientrare nel Superbonus, è necessario prima vedere la definizione di impianto termico, che secondo il D.Lgs 48/2020 è un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria”. La sostituzione di questi impianti con altri che migliorano l’efficienza energetica degli edifici è ammessa all’Ecobonus. I climatizzatori, quindi, sono inclusi anche nel Superbonus, purché non siano portatili e rispettino i requisiti definiti dall’Ecobonus su pompe di calore ad alta efficienza. Di conseguenza, la sostituzione del condizionatore, in qualità di impianto termico, è ammessa nel momento in cui si installa un impianto per la climatizzazione estiva in elevata classe energetica, come A+++, con tecnologia inverter. Non è necessario che sia l’unico impianto responsabile della climatizzazione dell’edificio, potrebbe solo essere un supporto a quello principale e risultare come intervento trainato. Nel caso di nuova installazione, invece, non è valido il presente ragionamento, in quanto per gli interventi di efficienza energetica è necessaria una sostituzione almeno parziale dell’impianto termico. Ecobonus, ristrutturazione e mobili In tutti quei casi in cui non è possibile accedere al Superbonus per l’installazione del condizionatore, è comunque possibile detrarre parte della spesa sostenuta, ricorrendo ad altri bonus, come l’Ecobonus o il Bonus ristrutturazione. Supponendo, ad esempio, che non si esegua un intervento trainante o che non si riescano a migliorare le prestazioni energetiche di due classi, la sostituzione del condizionatore con una tecnologia più efficiente beneficia comunque dell’Ecobonus 65%. Lo stesso vale nel caso in cui la sostituzione del condizionatore avvenga in un contesto di ristrutturazione edilizia, con interventi detraibili al 50%, più la possibilità di godere dell’IVA agevolata al 10%. Infine, se si sono eseguiti dei lavori di ristrutturazione, è possibile portare in detrazione anche l’acquisto di un nuovo condizionatore, grazie al Bonus Mobili al 50%. Come richiedere il bonus condizionatori Per ottenere le detrazioni fiscali citate per un nuovo climatizzatore, è necessario avere a disposizione tutta la documentazione relativa all’intervento, dimostrando l’acquisto e l’installazione di un nuovo impianto. Il tutto dovrà essere presentato in occasione della Dichiarazione dei Redditi, così da compilare in modo adeguato il Modello 730 con le voci di spesa da detrarre. Tra i documenti necessari ci sono l’APE dell’edificio, tutti i versamenti versati in modo tracciabile, la dichiarazione di un tecnico abilitato e la descrizione degli interventi realizzati. 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