Storia normativa energetica del settore edilizio: genesi e prospettive

Le tappe più significative dell’evoluzione normativa energetica in Italia ed Europa, dagli albori della crisi energetica degli anni 70 ad oggi, con uno sguardo al futuro

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Storia normativa energetica del settore edilizio in Italia ed Europa

Indice degli argomenti:

Surriscaldamento globale e cambiamenti climatici sono ormai considerati universalmente il più grave problema del nostro secolo. Se consideriamo che il settore edilizio è responsabile del 40% del consumo energetico e il 36% delle emissioni di gas serra, è facile intuire come l’efficientamento energetico degli edifici sia una scelta imprescindibile.

L’Europa si è eretta a paladina della sostenibilità, attraverso gli ambiziosi obiettivi del Green Deal, primo continente al mondo a raggiungere emissioni zero entro il 2050 (dopo una prima fase di riduzioni dei gas serra di almeno il 55% entro il 2030).

L’Italia ha in parte anticipato, in parte seguito le direttive comunitarie, attuando norme finalizzate sia alla riduzione dei consumi che al miglioramento della prestazione energetica. Da alcuni anni ha messo in atto una serie di incentivi fiscali dedicati (Ecobonus, Sismabonus e, da ultimo, il Superbonus), per stimolare il rinnovamento del parco immobiliare italiano.

Ma come si è arrivati a questo? Ripercorriamo insieme le tappe più significative della storia normativa energetica – europea e italiana – e la sua evoluzione dai suoi albori ad oggi. Senza dimenticare le prospettive future.

Storia della normativa energetica

L’Europa ha affrontato il tema dell’efficienza energetica in edilizia, dal punto di vista normativo, a partire dal 1993, con la direttiva 1993/76/CE, anche detta SAVE, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio. È solo a partire dal 2002 però che arrivano una serie di leggi comunitarie (EPBD I – II – III e EED) che dettano obblighi e requisiti prestazionali, agevolando la certificazione energetica degli edifici, le fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. Questo dà avvio ad un cambiamento nella progettazione edilizia, favorendo il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, verso edifici a ridotti consumi coperti da fonti di energia pulita (fotovoltaico, agrivoltaico, geotermico, eolico, idroelettrico, biomasse).

L’Italia ne aveva anticipato i contenuti vent’anni prima. Già dal 1976, infatti, con la dalla Legge 373/76, “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”, introduce criteri sull’isolamento termico degli edifici e sulla progettazione degli impianti termici. Successivamente, arriva la Legge 10/91, che regolava, ed in parte ancora lo fa, le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto. A partire dal dlgs 192/2005, il nostro Paese segue la normativa europea, traducendone i contenuti per adattarli alle esigenze nazionali.

Storia della normativa energetica in Italia

Parallelamente si è andato sviluppando il concetto di economia circolare che, applicato all’edilizia attraverso il BIM (Building Information Modeling), consente di avere il controllo dell’intero processo edilizio, consentendo risparmi in termini di costi, tempi, rifiuti, energia e materie prime.

Efficienza energetica in Italia

La prima normativa italiana che affronta il tema dell’efficienza energetica nell’edilizia è la legge 373/76.

La prima normativa italiana sul tema dell’efficienza energetica nell’edilizia è la legge 373/76.

Oltre il 70% degli edifici italiani ha più di 45 anni, ovvero è antecedente alla norma del 1976, la prima normativa nazionale che si è occupata di risparmio energetico. Di questi edifici, oltre il 25% registra il consumo annuo da un minimo di 160 kWh / m2 all’anno a oltre 220 kWh / m2 all’anno. In media, gli edifici residenziali consumano da 160 a 180 kWh / m2 all’anno (energia elettrica + fabbisogno di riscaldamento).

Legge 373/76

La crisi energetica del 1973, si generò a seguito della guerra arabo-israeliana che causò l’interruzione del flusso di approvvigionamento di petrolio dai paesi dell’OPEC generando la crescita incontrollata del prezzo del greggio, che arrivò in molti casi a triplicarsi. L’instabilità dei territori mediorientali, primi fornitori di materia prima energetica fossile, portò ad una riflessione globale sulle fonti energetiche.

Efficienza energetica in Italia: Legge 373/76

Tre anni più tardi, nasce la prima normativa energetica italiana. La legge 373/76 (G.U. 7 giugno 1976, n. 148: “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”), ora abrogata, ed il suo regolamento di applicazione, il D.P.R. 1052/77, prescrivevano innanzitutto l’isolamento termico degli edifici e norme sulla progettazione degli impianti termici.

Efficienza energetica in Italia: Legge 373/76

La Legge 373/76 era costituita da 3 parti: la prima riguardava gli impianti termici, la seconda trattava l’isolamento termico degli edifici e la terza era dedicata alle sanzioni per la mancata osservanza della Legge.

La disposizione più rilevante era costituita dall’obbligo del calcolo delle dispersioni, che dovevano essere contenute entro un valore massimo prestabilito, attraverso l’isolamento termico dell’involucro. Questa disposizione ha consentito, ove applicata, di costruire nuovi edifici meno disperdenti.

Nel tempo la Legge 373 è stata integrata da tre documenti:

  • il DPR 1052/77 che definiva i criteri di applicazione della Legge e i termini di presentazione della Relazione Tecnica,
  • il DM 10/3/1977 che stabiliva le zone climatiche e i valori del coefficiente di dispersione del calore negli edifici,
  • il DM 30/7/1986 che aggiornava il coefficiente di dispersione termica Cd, sulla base del rapporto di forma S/V (superficie disperdente/volume lordo riscaldato) dell’edificio e della fascia climatica di ubicazione.

Legge 10/91

La Legge 9 gennaio 1991 n. 10, attuativa del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, è la prima legge quadro che regolava, ed in parte ancora lo fa, le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto.

Efficienza energetica in Italia: Legge 10/91

L’attuazione di questa legge è stata regolamentata attraverso due successivi decreti: il DPR 412/93 e il DPR 551/99 che disciplinano i vari calcoli, tra cui quello del FEN (fabbisogno energetico normalizzato), facendo riferimento a varie norme tecniche (UNI 5364, UNI 8065, UNI 9182, UNI CIG 7129 etc).

Il DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 Gennaio 1991, n°10” prevede la verifica del FEN in funzione dei Gradi Giorno della località e del rapporto S/V. Il DPR 412/93 classifica il territorio italiano in sei zone climatiche, dalla A alla F, ossia dalla più calda alla più fredda, distinguendo in base al criterio dei Gradi Giorno (GG), indipendentemente dalla ubicazione geografica.

A seguito del decreto ministeriale 13 dicembre 1993 furono emanati i modelli tipo per la compilazione della relazione energetica di cui all’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, (tutt’ora in uso con l’appellativo di Relazione Tecnica ex legge 10) attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

Nel 2005, recependo la direttiva europea 2002/91/CE, è stato emanato il Decreto Legislativo 192/2005 che pone limiti al valore del fabbisogno di energia primaria, espresso in kWh/mq/anno. Tale decreto rende ancora più rigida la redazione delle relazione tecnica da depositare in comune prevista dalla legge 10-91 poiché i calcoli si dovranno fare anche per il periodo estivo; con questa legge comincia a nascere l’idea di edificio certificato sotto il profilo energetico.

L’efficienza in Europa: la direttiva SAVE (93/76/CEE)

La Direttiva 93/76/CEE del consiglio del 13 settembre 1993 è intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l’efficienza energetica (SAVE).

L’efficienza in Europa: la direttiva SAVE (93/76/CEE)

La direttiva mira alla realizzazione da parte degli Stati membri dell’obiettivo di limitare le emissioni di biossido di carbonio grazie a un miglioramento dell’efficienza energetica, mediante l’elaborazione e l’attuazione di programmi nei seguenti settori:

  • certificazione energetica degli edifici,
  • fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda per usi igienici sulla base del consumo effettivo,
  • del finanziamento tramite terzi degli investimenti di efficienza energetica nel settore pubblico,
  • isolamento termico degli edifici nuovi,
  • controllo periodico delle caldaie,
  • diagnosi energetiche presso imprese ad elevato consumo di energia.

La certificazione energetica degli edifici, consistente nella descrizione dei loro parametri energetici, deve permettere l’informazione dei potenziali utenti di un edificio circa la sua efficienza energetica, arrivando a comprendere opzioni per migliorare tali parametri energetici.

EPBD (Energy Performance of Buildings Directive): la Direttiva 2002/91/UE

Si deve all’Europa la spinta più significativa all’innovazione energetica e ambientale in edilizia. A partire dal 2002, attraverso provvedimenti sempre più elaborati, si è andata articolando una prospettiva di cambiamento nel settore delle costruzioni ritenuta strategica ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e per la riduzione della spesa energetica di famiglie e imprese, e in generale per la riqualificazione urbana.

Le ormai evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici, espresse internazionalmente dal Protocollo di Kyoto nel 1997 (primo accordo internazionale che contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta), hanno spinto l’Europa ad emanare la prima di una serie di direttive volte all’efficienza energetica nell’edilizia.

Efficienza energetica in Europa, direttiva 2002/91 EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)

La Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici si può considerare l’inizio di un processo che anche in Italia ha portato ad una maggiore consapevolezza di quanto il settore dell’edilizia debba migliorare i propri standard e possa contribuire alla diminuzione delle emissioni climalteranti. La Direttiva è stata recepita nel nostro Paese, con il Dlgs 192/2005, stabilendo i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. In particolare, sono state introdotte le verifiche delle prestazioni energetiche, dei valori di trasmittanza e l’obbligo dei sistemi di schermatura esterni per ridurre l’impatto del soleggiamento estivo.

Nel calcolo del rendimento energetico di un edificio, vengono ora considerati tutti i consumi di energia possibili: il riscaldamento, il raffreddamento, l’acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione.

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

  • una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni
  • la certificazione energetica degli edifici
  • l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

All’art.7, la direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica (ACE), messo a disposizione del proprietario o da questi al futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell’attestato è di dieci anni al massimo.

Dlgs 192/2005

L’Italia con Decreto Legislativo 19/08/05 n° 192 modificato ed integrato con il Dlgs 311/06, ha dato attuazione alla direttiva europea SAVE individuando i criteri per il miglioramento energetico degli edifici, sia di nuova costruzione che per quelli esistenti.

La norma energetica 192-05 ha dato attuazione alla direttiva europea SAVE

Con il DPR 50/09 concernente l’attuazione della Direttiva Europea 2002/91 sul rendimento energetico in edilizia, arrivato con un ritardo di 3 anni rispetto ai tempi previsti, sono stati definiti i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici. Il testo fissa i requisiti minimi della prestazione energetica degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, confermando quelli già stabiliti all’allegato I del Dlgs 192/2005, con l’aggiunta dell’introduzione di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio, che per nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali deve risultare inferiore ai seguenti limiti:

  • 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
  • 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche c, D, E, e F.

Sul tema della certificazione energetica il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il D.Lgs. 311/2006, che ha recepito le Direttive sul tema e ha modificato in parte il D.Lgs. 192/2005 prevedendo, a partire dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica per gli edifici esistenti superiori a 1.000 mq ed estendendolo dal 1° luglio 2008 a tutti gli edifici mentre dal 1° luglio 2009 anche alle singole unità immobiliari nel caso di trasferimento della proprietà. In particolare, il Decreto stabilisce la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche, le ispezioni da effettuare per gli impianti di climatizzazione e la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per l’uso razionale dell’energia. Con il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009 sono state stabilite le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il Decreto stabilisce la durata massima di dieci anni per la validità dell’attestato di certificazione energetica o ACE, scaduti i quali viene rinnovato automaticamente se l’edificio rispetta le richieste delle norme nazionali. Le prestazioni dell’edificio, o del singolo appartamento, vengono classificate attraverso una scala (dalla classe A+ alla G).

L’unico limite imposto dal Decreto era quello della certificazione minima di classe C per il riscaldamento invernale che è entrato in vigore il 1° Gennaio 2010 per i nuovi edifici. Inoltre, la redazione dell’attestato di certificazione energetica è sì obbligatoria, ma non vengono definite le sanzioni a cui si incorre nel caso di compravendita di immobili in sua assenza, al contrario di quanto previsto dalla Direttiva Europea 2002/91.

Infine, per gli edifici già esistenti era prevista la possibilità per chi vende di autodichiarare l’immobile in classe G. A questo riguardo è importante sottolineare come la procedura di infrazione dell’UE nei confronti del nostro Paese sia stata allargata proprio perché l’autocertificazione non veniva contemplata nella Direttiva europea di riferimento.

Proprio per superare queste mancanze è stato emanato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 novembre 2012, che vieta espressamente la possibilità di autodichiarare un edificio in classe G.

EPBD II “Recast”: la Direttiva 2010/31/UE

La nuova Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico nell’edilizia, ha mandato in pensione la Direttiva 2002/91/CE o EPBD e, per questo, è definita EPBD II “Recast”.

Efficienza eneregtica in edilizia, Direttiva 2010/31/UE

La Direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Nel provvedimento è definita una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto delle caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, di condizionamento e ventilazione, illuminazione, della progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, delle condizioni climatiche interne, dei carichi interni.

Storia normativa energetica del settore edilizio: genesi e prospettive 1

Il calcolo della prestazione energetica deve essere differenziato a seconda della categoria di edificio. Per gli edifici di nuova costruzione viene data notevole importanza a tecnologie quali i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili: cogenerazione, teleriscaldamento o teleraffrescamento, pompe di calore.

La direttiva stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano “edifici a energia quasi zero” (NZEB), in cui il fabbisogno energetico deve essere talmente basso, o nullo, da poter essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze. La Direttiva mette l’accento anche sulle possibilità di favorire l’efficienza energetica degli edifici mettendo a disposizione misure di incentivazione che possono variare da Paese a Paese.

Dlgs 28/2011: obbligo rinnovabili

Il dlgs 28/2011 reca attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Con l’allegato 3 si è finalmente completato il quadro normativo relativo agli obblighi di installazione di fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici delle abitazioni.

Dal primo Giugno 2012 nei nuovi edifici, e nei casi di ristrutturazioni non “leggere”, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

  • il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017

Dlgs 28/2011: obbligo rinnovabili in edilizia

Oltre alle rinnovabili termiche il Decreto ha stabilito vincoli anche per il fabbisogno elettrico degli edifici. È infatti obbligatorio installare impianti da fonti rinnovabili proporzionalmente alla grandezza dell’edificio.

Per tutti gli edifici pubblici gli obblighi vengono incrementati del 10%.

EED: la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica e il DL 102/14

La direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune volto a garantire il raggiungimento dell’obiettivo relativo al miglioramento dell’efficienza energetica del 20% entro il 2020, fissando anche obiettivi indicativi a livello nazionale.

la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

La direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune volto a garantire il raggiungimento dell’obiettivo relativo al miglioramento dell’efficienza energetica del 20% entro il 2020, fissando anche obiettivi indicativi a livello nazionale.

Prevede inoltre che:

  • •gli Stati membri assicurino, mediante regimi obbligatori o misure alternative, che entro il 31 dicembre 2020 i fornitori e i distributori di energia risparmino ogni anno l’1,5% in più di energia
  • gli Stati membri garantiscano che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell’articolo 4 della direttiva 2010/31/UE
  • i governi dell’UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica;
  • gli Stati membri garantiscano che i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione i consumi effettivi ed il tempo effettivo d’uso
  • gli Stati membri stabiliscano una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.

In Italia, la norma comunitaria è stata recepita con il DL 102/14 con importanti novità. A partire da subito, è stato previsto un programma di interventi di riqualificazione energetica negli edifici della PA centrale.

Inoltre, nell’ambito delle forniture di prodotti e servizi della PA centrale la norma rafforza il vincolo di acquisto di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica.

Per quanto riguarda il settore industriale, le grandi aziende e le imprese ad alta intensità energetica a partire dal 5 dicembre 2015, sono tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, utili ad individuare gli interventi più efficaci atti a ridurre i consumi di energia. Per incentivare la realizzazione dei progetti di efficienza energetica definiti sulla base delle diagnosi realizzate, il Decreto prevede un ulteriore potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.

Le aziende che intendano realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica o di energia termica, con potenza superiore ai 20 MW termici nonché nuove reti di teleriscaldamento, dovranno eseguire un’analisi costi-benefici. Contestualmente è stata avviata un’analisi sul territorio nazionale per identificare e aree con maggiore potenziale di sviluppo del teleriscaldamento, per indirizzare gli investimenti e semplificare i procedimenti autorizzativi.

Legge 90/13 e i decreti attuativi (DM 26 giugno 2015)

La Legge 90/2013 di conversione in legge, con modificazioni, del dlgs 63/2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia. Essa apporta importanti aggiunte e modifiche al dlgs 192/2005, poi affinate dai suoi decreti attuativi. Inoltre, fornisce la definizione di edificio a energia quasi zero (NZEB) e fissa i nuovi criteri per l’aggiornamento e la programmazione di standard prestazionali degli edifici (sia involucro e impianti che fonti rinnovabili) con lo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati a livello comunitario in materia di edifici a energia quasi zero.

Efficienza eneregtica in edilizia: Legge 90/13 e i decreti attuativi

L’edificio a energia quasi zero è definito come un edificio in cui “il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ”. Un altro fondamentale requisito che un edificio deve rispettare per essere considerato NZEB riguarda gli impianti termici: essi devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la copertura, da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Il decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

  • migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
  • favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
  • determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
  • effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;
  • sostenere la diversificazione energetica;
  • conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
  • promuovere l’uso razionale dell’energia.

Grazie al dlgs 63/13, inoltre, vede la luce l’Attestato di Prestazione Energetica o APE, creatura sorta dalle ceneri del defunto ACE o Attestato di Certificazione Energetica, di cui ne ricalca le orme con aggiunte, modifiche, integrazioni. Nel calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio, oltre a climatizzazione invernale, estiva e produzione dell’acqua calda sanitaria, sono ora considerati anche la ventilazione, l’illuminazione (per il terziario) e l’energia richiesta da eventuali impianti ascensori o scale mobili.

Il 26 giugno 2015 hanno visto la luce tre importanti provvedimenti che completano il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici, definendo il campo di applicazione della legge 90/2013 attraverso i requisiti prestazionali minimi degli edifici, le modalità di elaborazione delle relazioni tecniche di progetto e la Certificazione energetica degli edifici:

Il “DM requisiti minimi” definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Il “DM Linee Guida APE” definisce le nuove regole per la redazione dell’APE (attestato di prestazione energetica). Il “DM relazione tecnica” definisce gli schemi-tipo della Relazione Tecnica Legge 10 (o energetica), aggiornando il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in funzione delle diverse tipologie di opere:

  • nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, NZEB
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello (riqualificazione dell’involucro edilizio e degli impianti termici)
  • riqualificazione energetica degli impianti tecnici.

Ricordiamo che l’Attestato di Prestazione Energetica o APE è obbligatorio per poter accedere agli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici, sottoforma di ecobonus (dal 50 all’85%) o superbonus (110%). Il certificato deve essere rilasciato da un tecnico abilitato.

Con i 3 decreti DM 26/06/2015, il quadro normativo va a completare il recepimento della Direttiva 31/2010/UE iniziato con il Dlgs 63/13 convertito con la Legge 90/13.

EPBD III: la Direttiva UE 2018/844

Nel 2018 arriva la EPBD III, la più recente revisione delle EPBD II, ossia la Direttiva UE 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia. La direttiva (UE) 2018/2002, entrata in vigore il 24 dicembre 2018, modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE, il principale strumento legislativo sull’efficienza energetica in vigore nell’Ue.

Certificazione energetica edifici: EPBD III, la Direttiva UE 2018/844

La direttiva (UE) 2018/2002 fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima.

Il testo mira a:

  • accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
  • integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
  • promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
  • dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
  • razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva alla luce dell’esperienza applicativa.

Più in particolare, promuove l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l’introduzione di un indicatore del livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell’edificio operata sulla base della prestazione energetica. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo in particolare l’istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione.

DL 48/2020 e DL 76/2020

Il DLgs n. 48/2020 attua la Direttiva UE 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici modificando il Dlgs 192/2005. Definisce i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare e inoltre:

  • introduce importanti novità per l’APE
  • modifica la definizione di impianto termico
  • esclude dal campo di applicazione del Dlgs. 192/05, gli edifici dichiarati inagibili o collabenti
  • introduce obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Il dlgs. n. 73/2020, reca “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002” e modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Il Decreto detta una serie di misure per il miglioramento dell’efficienza finalizzate all’obiettivo di risparmio energetico nazionale “e che contribuiscono all’attuazione del principio europeo che pone
l’efficienza energetica al primo posto”.

Prestazione energetica edifici: DL 48/2020 e DL 76/2020

Tra le principali novità previste:

  • anticipato l’aggiornamento del “Conto Termico” al 30 giugno 2021, con l’inclusione di nuovi interventi ammissibili per l’erogazione del beneficio
  • concorrono al raggiungimento degli obblighi di efficienza energetica (art. 7), anche «i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma Iso 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione Consip relativa a servizio energia, illuminazione o energy management»
  • non sono soggette all’obbligo di diagnosi energetica (Art.8) «le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep»
  • introdotta la possibilità di andare in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura), nel caso di interventi di riqualificazione volti a coibentare chiusure esterne verticali (pareti) e orizzontali (solaio di copertura) dell’edificio, che permettono di ottenere una riduzione non inferiore al 10 percento della trasmittanza globale.

Queste misure, volte a favorire pratiche e interventi finalizzati al risparmio energetico ricalcano gli obiettivi energetico-climatici comunitari, tesi alla decarbonizzazione dell’economia, in una strategia a lungo termine, da qui al 2050, e adottati dall’Italia con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).


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