Bonus facciate o ecobonus? I condomini possono scegliere la detrazione da applicare

Nel caso di lavori di riqualificazione in un condominio che siano diritto a due diverse agevolazionibonus facciate ed ecobonusogni condòmino per la propria parte potrà decidere di quale agevolazione beneficiare. Pubblicate dall’Agenzia delle entrate una Risoluzione e una risposta a un’Istanza di interpello.

Bonus facciate o ecobonus? I condomini possono scegliere la detrazione da applicare

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 294 a un’istanza di Interpello e la Risoluzione 49/E spiega che nel caso di lavori di riqualificazione in un condominio, che interessino sia il restauro delle facciate (che prevede la detrazione del 90%) , che l’installazione di un sistema di isolamento a cappotto (che dà diritto all’ecobonus),  ogni condomino, per la parte di spesa che lo riguarda, può decidere di fruire della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica o del bonus facciate, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri condomini.

L’Agenzia ricorda che il Bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020, prevede una detrazione del 90% calcolata sull’intero ammontare delle spese sostenute fino al 31/12/20 per interventi volti al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”, che si trovano in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

La circolare 2/E pubblicata dalla stessa Agenzia lo scorso 14 febbraio fornisce tutti i chiarimenti su tipologie applicative, soggetti e interventi ammessi, detrazione spettante, adempimenti, controlli, modalità di utilizzo e cumulabilità.

Proprio quest’ultimo punto specifica che hanno diritto al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi; per tutti gli altri interventi restano in vigore le detrazioni previste per i lavori di ristrutturazione edilizia (bonus casa) e riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Nel caso di un condominio in cui vengano realizzati diversi interventi riconducibili a due fattispecie agevolabili, ogni condòmino potrà avvalersi, per la parte di spesa che lo riguarda, di una sola agevolazione, rispettando i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti per  ognuna e decidendo autonomamente dagli altri condomini.

L’amministratore nella dichiarazione precompilata dovrà indicare due distinte tipologie di interventi, considerando che hanno limiti e percentuali di detrazione diversi e specificando per ognuna le spese sostenute, i dati degli appartamenti e dei condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa ed elencando i condomini che hanno scelto per la cessione del credito o lo sconto in fattura al posto della detrazione.

La circolare 8 agosto 2020 n. 24/E fornisce a tal proposito tutti i chiarimenti necessari e le varie modalità attuative.

La Risoluzione 49/E ricorda infine che il Decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

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