DDL Stabilità in Senato, le novità in materia di ecobonus ed efficienza

Detrazioni fiscali anche per le case popolari, IVA sul pellet torna al 10%,

Dopo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la Legge di Stabilità, il testo è passato al Senato per l’approvazione, in attesa del parere della Commissione Europea.

Per quanto riguarda i temi legati all’edilizia sostenibile e al risparmio energetico, l’articolo 6 “Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili” proroga al 31 dicembre 2016 i termini per poter beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% e 65% per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano anche quelli di bonifica dell’amianto e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ per cui sia richiesta l’etichetta energetica.

Le giovani coppie, coniugate o conviventi da almeno 3 anni, in cui almeno un membro abbia meno di 35 anni, che acquistano casa da adibire ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione dell’imposta lorda fino a 8000 euro per le spese sosotenute per l’acquisto di mobili per la stessa abitazione.   

Il comma 3 dell’articolo prevede che le detrazioni fiscali per interventi di efficienza eneregtica siano usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute, nell’arco del 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

L’aliquota IVA sul pellet (art. 47), dopo che lo scorso anno era stata portata al 22%, torna al 10%.

Per quanto concerne le produzioni agroenergetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh annui e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui,  l’art. 47 stabilisce “a regime” che si considerino attività produttive di reddito agrario. Per la produzione eccedente i limiti indicati, il reddito deve essere individuato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA.

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