Detrazione fiscale 55%: nuovo decreto con semplificazioni e non cumulabilità con il conto energia

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2009 il decreto 6 agosto 2009 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Tale decreto fa riferimento alle modalità di accesso alla detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Il decreto di recente pubblicazione:

  • introduce semplificazioni nella procedura a carico dei contribuenti che intendono richiedere la detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
  • definisce il termine di validità del metodo di calcolo definito all'allegato 1 del Dlgs 192/2005;
  • in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, elimina l'obbligo di allegare le certificazioni dei singoli componenti attestanti il rispetto dei requisiti minimi;
  • per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, elimina l'obbligo di allegare la certificazione di qualita' del vetro solare e delle strisce assorbenti;
  • in relazione agli impianti di climatizzazione invernale, stabilisce che i generatori di calore a condensazione possono essere ad aria o ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate ove tecnicamente compatibile;

In particolare, per quanto riguarda le semplificazioni introdotte nella procedura di accesso alla detrazione, è stabilito che l'asseverazione del tecnico abilitato, necessaria per attestare la conformità dell'intervento di riqualificazione energetica ai requisiti richiesti, può essere:
– sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate;
– esplicitata nella relazione attestante  la  rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che il proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in  doppia  copia,  insieme  alla  denuncia  dell'inizio  dei  lavori.

L'Allegato I del decreto 6 agosto 2009 stabilisce, inoltre, nuovi requisiti delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore. Tali requisiti sono validi per gli interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009.

Infine è stabilita la non cumulabilità delle detrazione del 55% con il premio sul conto energia relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico abbinata ad un uso efficiente dell'energia (art. 7 del decreto 19 febbraio 2007).

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Tema Tecnico

Certificazione energetica degli edifici, Incentivi e finanziamenti agevolati, Normativa

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