Arriva la Carta delle aree per il deposito di rifiuti nucleari, 67 siti possibili in 7 Regioni 08/01/2021
In seguito al completamento, da parte del CEI, della Variante alla terza edizione della Norma CEI 0-16 e della Variante alla seconda edizione della Norma CEI 0-21, l’Autorità per l’energia elettrica e il Gas e il sistema idrico, con delibera del 18 dicembre 2014, 642/2014/R/eel, ha definito ulteriori disposizioni a integrazione della deliberazione 574/2014/R/eel, al fine di definire i servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di accumulo. Le Varianti alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 sono scaricabili gratuitamente dal sito CEI dalla voce “Applicazioni & Servizi” in home page. Di seguito la scheda tecnica pubblicata su sito dell’Autorità. Le Varianti alle Norme CEI introducono alcune prescrizioni relative a tutte le fasi del funzionamento dei sistemi di accumulo (dall’avviamento, sincronizzazione e presa di carico, al funzionamento continuativo in parallelo alla rete, fino all’esercizio in tempo reale) per garantire il contributo di tali sistemi alla sicurezza e alla corretta gestione del complessivo sistema elettrico nazionale. Il provvedimento 642/2014/R/eel, puntualizza la definizione di sistemi di accumulo, specificando che i sistemi di accumulo per i quali trova applicazione la regolazione dell’Autorità (e che quindi sono trattati come gruppi di produzione) sono anche i sistemi in grado di alterare i profili di scambio (prelievo e immissione) con la rete elettrica. Non rientrano in tale definizione solo i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità. In merito ai requisiti tecnici per i sistemi di accumulo come definiti dalle Varianti alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, la Delibera (come già previsto dalla Delibera 574/2014/R/eel) ne prevede il rispetto da parte di tutti i sistemi per i quali è presentata la richiesta di connessione dal 21 novembre 2014 (data di entrata in vigore della medesima Delibera 574/2014/R/eel) e, in relazione alle connessioni in media tensione, prevede che le modalità di prova degli stessi requisiti tecnici e le conseguenti certificazioni sono obbligatorie nel caso di richieste di connessione presentate dall’1 settembre 2015. Nelle more dell’entrata in vigore di tali obbligatorietà il provvedimento definisce che il richiedente sia tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dai costruttori dei sistemi di accumulo. Inoltre, la Delibera, con riferimento agli inverter che consentono il ritardo nell’attivazione delle funzioni di limitazione della potenza attiva per transitori di sovrafrequenza originatori sulla rete e di erogazione/assorbimento automatico di potenza reattiva secondo una curva caratteristica, stabilisce che le certificazioni rilasciate dall’entrata in vigore di questo provvedimento contemplino il pieno rispetto delle Varianti alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e che siano obbligatorie per gli impianti per i quali viene presentata richiesta di connessione dall’1 settembre 2016 (nelle more dell’entrata in vigore, e per le richieste di connessione presentate dall’1 settembre 2015, il richiedente è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dai costruttori degli inverter). Infine, in merito alle certificazioni previste dall’Allegato N alla Norma CEI 0-16 per gli impianti eolici, la Delibera definisce che siano obbligatorie nel caso di richieste di connessione presentate dall’1 luglio 2015, in modo da garantire l’approfondimento, presso il Tavolo Normativo del CEI, delle problematiche riscontrate anche al fine del rilascio delle stesse certificazioni (nelle more si prevede che si utilizzi lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dai costruttori degli impianti eolici). Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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