Si è svolta il 2 febbraio u.s. l'audizione informale dell'Ance, presso la commissione Industria del Senato sui contenuti dello schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/Ce" (Atto 302).La delegazione dell'Ance guidata dal vicepresidente Tecnologia e Innovazione, dott. Piero Torretta, ha evidenziato, in premessa, che lo schema di decreto nel dare attuazione alla direttiva 2009/28/Ce interviene anche sugli aspetti legati all'uso in edilizia dell'energia da fonti rinnovabili, andando a completare la disciplina prevista in materia dal dlgs 192/2005 che recepisce la direttiva 2002/91/Ce sull'efficienza energetica degli edifici.Al riguardo, l'Associazione, pur ravvisando molti aspetti positivi che caratterizzano il provvedimento, ha segnalato alcuni aspetti che destano perplessità e, tra questi, in particolare: Energia da fonti rinnovabiliIn materia di energia termica per riscaldamento invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento estivo, con riferimento all'art. 9 del provvedimento che fissa, nel collegato allegato 3, le percentuali di energia, prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili, crescenti di anno in anno a partire da un 20% del fabbisogno, per passare poi al 30%, 40% e 50%, per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante che vadano a coprire parte dei relativi consumi ha evidenziato che trattasi di percentuali impegnative la cui fattibilità è da verificare, specialmente se legata ad una previsione di incremento a cadenza annuale che non si adatta ai tempi di progettazione e costruzione caratteristici dell'edilizia. Al riguardo, propone di fissare la progressione temporale, anziché annuale, con un intervallo maggiore ovvero a date fisse riducendo il numero di periodi, ciò anche in considerazione del fatto che l'obiettivo nazionale di energia da fonti rinnovabili è fissato al 2020.In materia di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la cui quantità non è legata ai consumi dell'edificio, ma fissata in valore assoluto, ha proposto, altresì, di prevedere una rimodulazione temporale e quantitativa degli obblighi che permetta di approfondire le conoscenze progettuali ed esecutive per individuare le soluzioni ottimali, considerando il costo ancora elevato delle tecnologie per la produzione di energia elettrica.Con riferimento alla disposizione con cui si prevede che le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di energia da fonti rinnovabili, sia per l'energia termica che per quella elettrica, ha evidenziato l'opportunità di prevedere, inoltre, l'obbligo per i Comuni di aggiornare i propri regolamenti edilizi eliminando, ove presenti, gli obblighi sulle fonti rinnovabili diversi da quelli fissati dal decreto o dalle leggi regionali. Certificazione energeticaCon riferimento all'art. 11 del provvedimento che modifica il dlgs 192/2005 sulla certificazione energetica degli edifici al fine di rendere più trasparenti le informazioni commerciali e contrattuali relative alla prestazione energetica dei beni oggetto di compravendita o locazione, ha segnalato la mancanza di interventi sulla garanzia, in termini di affidabilità, delle certificazioni rilasciate. Su tale aspetto, infatti, le norme ad oggi in vigore prevedono solo dei requisiti di carattere professionale che devono possedere i soggetti che rilasciano le certificazioni.Pertanto, ai fini dell'affidabilità del prodotto e della tutela del consumatore, considerato anche l'alto valore economico unitario del prodotto casa, propone di prevedere che, almeno per gli immobili ad altissima prestazione energetica, ossia quelli che rientrano nelle classi A e A+ fissate dal decreto del 26 giugno 2009 "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici", la certificazione sia rilasciata dai soggetti aventi i requisiti professionali già previsti che, in aggiunta, operino sotto accreditamento dell`ente unico nazionale denominato Accredia o da altro ente europeo equivalente. Entrata in vigoreCon riferimento alla norma che fissa l'entrata in vigore del decreto al primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale ha evidenziato i problemi che ne deriverebbero per tutti i progetti in corso di ultimazione che risulterebbero non adeguati alle nuove richieste. Pertanto, propone di fissare per l'articolo 9 ed il collegato allegato 3 sopracitati l'entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto.Allo stesso modo propone di prevedere con riguardo all`articolo 11 sopracitato, limitatamente alla certificazione rilasciata sotto accreditamento Accredia, al fine di concedere il tempo necessario a svolgere le procedure di accreditamento e non creare ostacoli alle attività di compravendita. Fonte: Ance Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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