La deliberazione dell'Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (A.E.E.G.) del 3 giugno 2008, n. 74 ha attribuito al GSE – Gestore dei Servizi Elettrici – una funzione primaria nell’ambito del cosiddetto Servizio di Scambio sul Posto (SSP). Il SSP è un servizio che permette all’utente una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l’energia prodotta possa essere prelevata e consumata in un momento successivo. In altri termini il SSP consente al soggetto titolare di un impianto fotovoltaico di immagazzinare virtualmente l’energia autoprodotta e di riprelevarla quando si rende necessaria. La deliberazione ha modificato le condizioni tecnico-economiche di questo servizio, prevedendo una diversa gestione e una diversa riattribuzione all’utente dell’energia dallo stesso autoprodotta. In sintesi, il SSP disciplinato dalla Deliberazione dell’Aeeg n. 28 del 2006 (in vigore fino al 31 dicembre 2008), prevede che l’utente:– immetta in rete l’energia autoprodotta;– prelevi dalla rete quella necessaria al proprio fabbisogno senza sostenere costi anche in un momento diverso da quello della produzione;– maturi un credito in termini di energia nei confronti del gestore della rete, per la parte di energia eventualmente prodotta in eccesso, utilizzabile nei tre anni successivi. Il nuovo SSP è invece così strutturato:a) l’utente conferirà tutta l’energia prodotta nel sistema elettrico gestito da GSE;b) GSE riceverà l’energia e la venderà sul mercato;c) l’utente acquisterà l’energia necessaria presso l’impresa fornitrice (Enel, Acea,….) pagando il relativo corrispettivo;d) GSE corrisponderà all’utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l’acquisto dell’energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell’energia autoprodotta.Tale contributo sarà quantificato in misura pari al minore tra il controvalore dell’energia conferita e il valore dell’energia prelevata su fornitura e sarà al netto dell’Iva pagata. La Risoluzione n. 13/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 20 gennaio 2009 definisce il comportamento fiscale da adottare con riferimento all’erogazione del contributo in conto scambio rispetto alle singole tipologie di utenti percettori.Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, il SSP mantiene intatta la propria originaria ratio, nel senso che continua a concretizzarsi nella riattribuzione del bene energia autoprodotto, pur se quest'ultima avviene sostanzialmente in modo diverso, ovvero sotto forma di valore monetario e non più di quantità espressa in termini di energia.Dunque, mentre in precedenza l'utente che usufruiva del SSP prelevava dalla rete l'energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, dal 1° gennaio 2009 l'utente che fruisce del SSP paga l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma viene rimborsato dal GSE del costo sostenuto per un importo pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quella acquistata, maturando un credito – in termini monetari – in relazione all'energia eventualmente immessa in rete in misura superiore a quella acquistata. L'operazione di "scambio sul posto" – così come costruita dalla menzionata delibera n. 74/2008 (immissione in rete dell'energia da parte dell'utente e corresponsione di un contributo da parte di GSE) – viene a configurare, secondo l'Agenzia, un contratto di vendita di energia in base al quale l'utente s'impegna a conferire l'energia autoprodotta a GSE e quest'ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all'utente stesso un importo – il contributo in conto scambio – che assume natura di corrispettivo.In sostanza – in seguito alle predette modifiche – gli utenti percettori del contributo in conto scambio vengono a configurarsi, in linea generale, come produttori e venditori di energia e dovranno adempiere alle relative obbligazioni fiscali, già illustrate con circolare n. 46 del 19 luglio 2007, punto 9.2.1. Di seguito sintetizziamo il trattamento fiscale del SSP per le verie casistiche di contribuenti: PERSONA FISICA O ENTE NON COMMERCIALEImpianti posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale, fino a 20 kw di potenzaIn questo caso di presume che l'impianto risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione o sede dell'utente e si ritiene pertanto che l'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assuma rilevanza fiscale. PERSONA FISICA O ENTE NON COMMERCIALEImpianti posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale, superiori a 20 kw di potenzaSi presume che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, e quindi l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette. In quest'ultimo caso, gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione. IMPRENDITORE O SOGGETTO PASSIVO IRESIl contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette; l'utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione. LAVORATORE AUTONOMOIl contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un'attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata e fatturare al GSE l'importo percepito. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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