Impianti termici ed etichettatura: regolamenti dettati dall’UE

Pubblicati in GU dell’Unione Europea i regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura di impianti termici

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L193 del 21 Luglio 2015 alcuni dei regolamenti che sono stati adottati dalla commissione europea inerenti alla progettazione ecocompatibile e all’etichettatura di stufe, caldaie e pannelli solari termici.

I regolamenti in questione sono i seguenti.

Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido (Testo rilevante ai fini del SEE):

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa;
b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per ambienti esterni;
c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinata;
d) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti, destinati all’assemblaggio sul posto;
e) ai prodotti di riscaldamento ad aria;
f) alle stufe per sauna.

Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (Testo rilevante ai fini del SEE):

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l’etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici;
b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento per la produzione di calore azionato da compressori elettrici o combustibili;
c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa;
d) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni al fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone grazie alla convezione termica o all’irraggiamento termico;
e) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni;
f) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate;
g) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti per assemblaggio sul posto;
h) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante;
i) ai prodotti di riscaldamento ad aria;
j) alle stufe per sauna.

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (Testo rilevante ai fini del SEE):

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l’etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni di prodotto supplementari delle caldaie a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o per usi sanitari;
b) alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
c) alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;
d) alle caldaie a biomassa non lignea.

Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (Testo rilevante ai fini del SEE):

Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione relative alla commercializzazione e alla messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW.

Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da compressori elettrici o combustibili;
b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni volti a raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone tramite convezione termica o irraggiamento termico;
c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni;
d) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate;
e) ai prodotti di riscaldamento ad aria;
f) alle stufe per sauna;
g) apparecchi per il riscaldamento non autonomi.

Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (Testo rilevante ai fini del SEE):

1. Fatta salva la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500 chilowatt («kW»), comprese quelle integrate in insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari quali definiti all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/XXX.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari;
b) alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
c) alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;
d) alle caldaie a biomassa non legnosa.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Tema Tecnico

Efficienza energetica, Impianti termici, Normativa, Solare termico

Normative

Le ultime notizie sull’argomento



Secured By miniOrange