Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova guida alle detrazioni fiscali “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“, che fino al 31 dicembre 2010 sarà possibile ottenere. Si tratta di un aggiornamento alla precedente guida con la descrizione dei vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al rimborso e gli adempimenti necessari per ottenerlo.

Negli ultimi anni la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.
In questa guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
In sintesi:
• la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;
• l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea;
• non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate;
• i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo);
• è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;
• dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori;
• per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni, mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali).

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