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La VI sezione del Consiglio di Stato lo scorso 27 aprile ha emesso una sentenza che stabilisce che nel caso di fotovoltaico realizzato su pergolato, non è necessario il permesso di costruire ma è sufficiente la comunicazione di inzio lavori, sempre che i pannelli non costituiscano una copertura totale degli spazi. In particolare nella sentenza viene affrontato il caso dei signori Cr.An. e Me.El. che hanno comunicato al Comune di Bologna l’inizio di attività consistente nella realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell’abitazione e dotato di tenda parasole retrattile. Il Comune ha dichiarato inefficace tale comunicazione e con ordinanza 2 gennaio 2013 ha disposto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. In particolare, l’amministrazione ha messo in rilievo che la tipologia di interventi posti in essere richiedono il rilascio di un permesso di costruire. Le parti hanno impugnato tali atti e il Consiglio di Stato, con ordinanza 4 agosto 2014, n. 5377, ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Nella sentenza del 27 aprile si legge che l’art. 10 del d.p.r. n. 380 del 2001 dispone che occorre il permesso di costruire per: “a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”. L’articolo 6, comma 2, lettera d), del Dpr n. 380 del 2001 dispone che sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli interventi consistenti, tra l’altro, nell’installazione di «pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444». Le linee guida per l’autorizzazione degli impianti in esame prevedono che essi si possano installare «su edifici esistenti e loro pertinenze», inclusi, pertanto, anche i pergolati. Nella fattispecie in esame gli appellanti, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa dell’intervento, hanno realizzato sulla terrazza al primo piano del fabbricato “un pergolato in legno aperto ai lati e dotato di tenda parasole retrattile”. Su tale pergolato è stato installato un impianto fotovoltaico a pennelli “costituito da otto pannelli (…) per un’area totale di metri quadrati 13”. Tale descrizione unitamente all’analisi delle foto e dei documenti depositati in giudizio induce a ritenere che l’intervento – in ragione del materiale impiegato, della sua struttura e della circostanza che essa, essendo aperta su tutti i lati, non determina aumento di volumetria – non rientra tra quelli per i quali la normativa di disciplina della materia richiede il permesso di costruire. E’ bene aggiungere che quanto esposto non significa che le opere realizzate si sottraggono a forme di controlli pubblici ma implica esclusivamente che l’attività può essere posta in essere con un mera comunicazione senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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