Chiarimenti per cessione credito detrazioni ai condomini

La nuova risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate istituisce il codice di tributo per richiedere la cessione del credito sulle riqualificazioni energetiche di parti condominiali comuni realizzate nel 2016.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 47/E che fornisce chiarimenti per l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L’articolo in questione stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i condomini incapienti, che rientrano nella no tax area, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, con modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016 ha stabilito che tale credito sia fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Inoltre il suddetto credito è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Per permettere l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola tramite il modello F24 l’Agenzia ha istituito il codice “6876” denominato “Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto corrispondente alla detrazione per spese di riqualificazione energetica di parti condominiali – art. 1, c.74, della legge n. 208/2015”.
Tale codice nell’ambito della compilazione del modello di pagamento F24 è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Per quanto riguarda l’anno in corso la Legge di Stabilità 2017 ha offerto la possibilità a tutti i condomini di cedere il credito ai fornitori per i lavori di riqualificazione, decisione apprezzata da più parti e che potrebbe certamente dare nuovo impulso agli interventi di riqualificazione, anche se molte associazioni chiedono che sia data la possibilità di estendere la cessione delle detrazioni a banche e intermediari finanziari.
Inoltre ricordiamo che l’Agenzia deve ancora pubblicare il documento con le procedure per la cessione del credito delle spese sostenute dal 2017 al 2021, in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici.

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Tema Tecnico

Condominio, Normativa

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