I chiarimenti di Rete Irene sui limiti di spesa per ecobonus e sismabonus

Virginio Trivella – Coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Rete Irene, ha analizzato la Circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate e offre utili chiarimenti sui limiti di spesa per la riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi antisismici

I chiarimenti di rete Irene su limiti di spesa ecobonus e sismabonus

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 27 aprile la Circolare 7/E “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017”, con le indicazioni delle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità. Una parte del documento è dedicata alle spese per la riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi antisismici.

Virginio Trivella – Coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Rete Irene, ci propone, dopo un’analisi della Circolare, alcuni utili chiarimenti che possono aiutarci ad evitare equivoci di interpretazione. 

Spese sostenute per gli edifici composti da più unità immobiliari

Il documento fa due precisazioni:

– “l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari”
– “ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Si può pertanto ritenere che anche per gli edifici multi-unità posseduti da un unico proprietario sia applicabile il limite di spesa determinabile con la formula 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari componenti l’edificio”.

Anche se non espressamente precisato, si può considerare che lo stesso criterio sia valido anche per gli interventi antisismici.

Virginio Trivella sottolinea che un possibile equivoco potrebbe crearsi nella determinazione del limite di spesa in relazione ai nuovi incentivi per la riqualificazione degli involucri condominiali (detrazioni del 70-75%): il limite fissato dalla legge, pari a 40.000 Euro moltiplicato per il numero di u.i., riguarda infatti esclusivamente l’intero immobile, mentre non è fissato alcun limite di spesa per la singola unità immobiliare. Di conseguenza è possibile che per unità immobiliari particolarmente estese si possa fruire di detrazioni calcolate su una spesa superiore a 40.000 euro, a condizione che la spesa complessiva per l’intero immobile non ecceda l’ammontare indicato dalla legge. Sarebbe utile una precisazione in questo senso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Virginio Trivella evidenzia poi la necessità di una revisione della risoluzione 303/2008, anacronistica rispetto alle innovazioni legislative degli ultimi anni e anche alle più recenti posizioni della stessa Agenzia: “Secondo la risoluzione 303/2008 la fruibilità degli ecobonus da parte dei titolari di reddito d’impresa è consentita con esclusivo riferimento agli immobili strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. È invece negata per tutti gli altri immobili, compresi tutti quelli concessi in uso a terzi e per i cosiddetti “immobili merce”. Sul punto sono ormai molte le pronunce delle Commissioni tributarie contrarie alla posizione dell’Agenzia, secondo cui le norme non richiedono affatto che l’intervento implichi una riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Al contrario, la finalità del legislatore è incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico”.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Tema Tecnico

Detrazione fiscale 50% - 65%, Sostenibilità e Ambiente

Le ultime notizie sull’argomento



Secured By miniOrange