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Il GSE ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria degli interventi iscritti ai Registri 2014 di cui al D.M. 28 dicembre 2012 (c.d. Conto Termico), sulla base delle dichiarazioni relative agli interventi di potenza termica nominale complessiva tra 500 e 1.000 kW, su edifici, unità immobiliari, fabbricati rurali o serre, realizzati da privati. Gli interventi potevano riguardare la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomassa. Sono stati richiesti solo 19 interventi per un totale di 669.104,20 euro, e riguardano soltanto richieste di soggetti privati; non sono state presentate richieste di iscrizione ai Registri da parte di Amministrazioni pubbliche. Il GSE nel comunicato evidenzia di poter effettuare verifiche che potrebbero portare alla decadenza dall’iscrizione al Registro e che “l’ammissione in graduatoria non garantisce l’accesso agli incentivi che rimane subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, inclusi quelli relativi ai criteri di priorità previsti dal Decreto, nonché alla verifica dell’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 23 del D.lgs. 28/2011. Anche in considerazione del carattere concorsuale della procedura, si precisa che le caratteristiche generali dell’intervento, dichiarate nell’ambito della richiesta di iscrizione al Registro, devono essere rispettate in fase di realizzazione, pena la decadenza dall’iscrizione al Registro e/o la mancata ammissione agli incentivi”. Le richieste di incentivazione devono essere inviate esclusivamente servendosi del Portaltermico. Inoltre il Soggetto Responsabile deve presentare la richiesta di accesso agli incentivi entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento o, per gli interventi già conclusi, entro 60 giorni dalla data del 28/7/14, data di pubblicazione della graduatoria, pena la non ammissibilità agli incentivi. Il termine di dodici mesi entro il quale gli interventi devono essere realizzati, decorre dal 28/7/14. “Si ricorda che il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione di una decurtazione del coefficiente di valorizzazione di riferimento, previsto all’Allegato II del Decreto, del 5% per ogni mese di ritardo rispetto al predetto termine, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. I termini sono da considerarsi al netto dei ritardi imputabili a eventi calamitosi che risultino attestati dall’Autorità competente. Decorso il termine massimo di 6 mesi, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all’accesso agli incentivi e il GSE provvede ad escludere l’intervento dalla relativa graduatoria”. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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