Decreto liberalizzazioni: Stop al fotovoltaico a terra in aree agricole

Basta agli incentivi per gli impianti fotovoltaici realizzati con moduli installati a terra in aree agricole. La drastica fine del fotovoltaico a terra in ambito agricolo è sancita dal comma 1 dell’articolo 65 del Decreto liberalizzazioni, che recita: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
L’articolo 65 individua anche le eccezioni, che per l’esattezza sono due. La prima (comma 2) riguarda gli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’altra eccezione è data dagli impianti su serre. Il comma 3, infatti, prevede che a questa tipologia di impianti si applichi la tariffa prevista per gli “impianti fotovoltaici realizzati su edifici”. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
L’ultimo comma dell’art. 65, infine, va ad abrogare i commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del Decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011, cioè quei commi che consentivano, seppur a determinate condizioni, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra in area agricola.

Ecco il testo completo dell’art. 65 del Decreto:
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

1. (RIFORMULAZIONE MEF) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli “impianti fotovoltaici realizzati su edifici”. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati.

Fonte Legambiente.it

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