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L’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello di un contribuente ha chiarito che l’acquisto di un sistema di accumulo collegato al fotovoltaico, sia contestuale che successivo all’installazione dell’impianto solare, dà diritto alla detrazione del 50% per il risparmio energetico L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 19 settembre la risposta (n° 8/2018) all’interpello di una persona che nel 2017 ha acquistato e installato un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico, precedentemente installato presso la propria abitazione, da utilizzare ad uso personale e senza commercializzare l’energia accumulata. L’istante non ha fruito, per l’acquisto e il montaggio del sistema di accumulo, della detrazione IRPEF del 50% per il risparmio energetico, cui ritiene di avere diritto. L’Agenzia nella sua risposta conferma che tale installazione dà diritto alla detrazione del 50%, coerentemente da quanto previsto nell’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che tra gli interventi agevolabili, inserisce quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di “risparmi energetici” in applicazione della normativa vigente. Per poter usufruire delle detrazioni l’Agenzia riprende la circolare del 27 aprile 2018, n. 7 che conferma che le spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, diano diritto all’agevolazione, a condizione che l’impianto sia realizzato a servizio dell’abitazione, quindi per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. Il documento specifica inoltre che la detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ed è esclusa nel caso in cui la cessione dell’energia in eccesso rientri in attività commerciale, come per gli impianti con potenza superiore a 20 kw o anche inferiore, ma che non siano a servizio dell’abitazione. Nel caso specifico del richiedente, il sistema di accumulo che permette di immagazzinare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e non immediatamente utilizzata, aumentando la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico con benefici di tipo economico ed energetico, non andrebbe considerato, secondo quanto stabilito dal Mise, un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico. In realtà come come chiarito dalla circolare del 27 aprile 2018, n. 7, nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, diviene un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità. L’Agenzia ricorda che il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000, inizialmente fissato nel TIUR a 48.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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