Detrazione per installazione di sistemi di contabilizzazione nei condomini

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su come ottenere le detrazioni del 65% o del 50%

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare (18E) che contiene alcuni chiarimenti in materia di detrazioni fiscali, tra cui il tema della detrazione per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione nei condomini.

Come sappiamo entro il 31 dicembre 2016 tutti i condomini hanno l’obbligo di installare i contabilizzatori di calore, come da articolo 9 del DL 102/2014: “Nei condomìni e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento, sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento sono usati contabilizzatori di calore individuali (i ripartitori dei costi del calore, n.d.r.) per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore”.   

Alla domanda se le spese sostenute per i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore rientrino tra quelle ammissibili alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che nel caso in cui tali sistemi siano installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse all’ecobonus del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Se, invece, i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50% visto che si tratta di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico, per un importo massimo di 96.000 euro.

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Tema Tecnico

Detrazione fiscale 50% - 65%

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