Divieto di cumulo delle agevolazioni e nuovi limiti di trasmittanza

La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con incentivi, per analoghi interventi, elargiti dagli enti locali, dalle Regioni o dalla Comunità europea. La scelta è tutta del contribuente: chi, dal 1 gennaio 2009, sostiene spese per la riqualificazione energetica deve scegliere se avvalersi della detrazione fiscale o se beneficiare dei contributi locali, regionali o comunitari. Lo comunica alla Regione Piemonte l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E, di ieri 26 gennaio 2010. Il documento di prassi richiama il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica (dlgs 115/2008), che prevede, dal 2009, il divieto di cumulo degli incentivi attivati dallo Stato con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.

Tra l'altro, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto che cambia i limiti di trasmittanza U per accedere, nel 2010, alle detrazioni del 55%.
Il Decreto ha accolto le richieste espresse da Uncsaal, in rapporto ai limiti precedentemente indicati dalla Finanziaria 2008 per il 2010. Si trattava di limiti che avrebbero penalizzato i consumatori italiani, perché  obbligavano all'acquisto, anche quando non necessario, di serramenti iperperformanti e più costosi.

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Tema Tecnico

Incentivi e finanziamenti agevolati, Normativa

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